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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Diritto alla protezione dei dati personali
unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei
diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizioda parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte
dei titolari del trattamento.
1. I sistemi informativi
e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazionedi dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzatemediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano
di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
a) " - trattamento",
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, ilblocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) " - dato personale",
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesionea partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente adaltro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
i) " - interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) " - comunicazione",
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato,
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) " - dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
p) " - banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) " - comunicazione elettronica",
ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggettitramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazioneelettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse
informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato
o identificabile;
la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico,
che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) " - reti di comunicazione elettronica",
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le retisatellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate perla diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzatiper trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
d) " - rete pubblica di comunicazioni",
per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione
di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazionie i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) " - abbonato",
un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di
tali servizi tramite schede prepagate;
qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) " - dati relativi all'ubicazione",
posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) " - servizio a valore aggiunto",
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre
a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una
rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) " - misure minime",
il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche
e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico
o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) " - autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti
o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l' autenticazione informatica;
e) " - parola chiave",
ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti
ad essa consentiti;
l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) " - scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
c) " - scopi scientifici",
delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5 - Oggetto ed ambito di applicazione
disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato
da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque
soggetto alla sovranità dello Stato.
si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque
è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europeae impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato
anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati soloai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentantestabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di
è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ognicaso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di
cui agli articoli 15 e 31.
1. Le disposizioni contenute
nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative
o modificative della Parte II.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali chelo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
b) delle finalità e modalità del trattamento;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
b) la cancellazione,
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento sirivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale - .
Art. 8 - Esercizio dei diritti
all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare
o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o
al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti
di dati personali sono effettuati:
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria,al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi
e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivoe concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia,
della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
3. Il Garante, anche
b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e,
nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei
modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, puòavere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamentidi tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni
in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9 - Modalità di esercizio
al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altroidoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiestapuò essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente
a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei
delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato
può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato
o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento
di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisceo allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza
di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostaticanon autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato
è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata
dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui
e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni.
1. Per garantire l'effettivo
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso
ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego diappositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei
dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le
di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumentielettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta,si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta
categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti
i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad
un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1.
dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna
in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione
di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo
di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sonoforniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non
risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, puòessere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati
per la ricerca effettuata nel caso specifico - .
8. Il contributo di
con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente
in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronicie la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante
può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personalifigurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevoleimpiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste
ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di
ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati
b) raccolti e registrati
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
e) conservati in una
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere utilizzati.
1. Il Garante promuove
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio dirappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni
del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizionedi codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esamedi osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione
e il rispetto.
Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della
giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali
effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni
di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui
al comma 1 e all'articolo 139.
1. L'interessato o
la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
d) i soggetti o le
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi
ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato
più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della retedi comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato unresponsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla personache fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento,
da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolteper finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare
in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessatoall'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
b) i dati sono trattati
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14 - Definizione di profili e della personalità dell'interessato
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che
la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzionedi un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento
del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento
danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16 - Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità
alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva
di effetti.
Art. 17 - Trattamento che presenta rischi specifici
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici
per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato,in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli
effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti
a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione
dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminareall'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
2. Qualunque trattamento
lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente
codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge
e dai regolamenti.
nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo
preveda espressamente.
2. La comunicazione
è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma
la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimentodi funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di
cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione
ivi indicata.
da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e
la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando
sono previste da una norma di legge o di regolamento.
1. Il trattamento dei
dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzatoda espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di
dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità
di rilevante interesse pubblico perseguite.
una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamentoè consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati
e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, inrelazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottatoin conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154,
comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento
possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevanteinteresse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è consentito
solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici
i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21 - Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichinole finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalitàvolte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante
il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari,nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimentoai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare
che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighie ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente
il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delleverifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a normadi legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione
è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziaririferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le
prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili
l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura
o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioniche, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a
da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio
di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabiliper il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito,
anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza,
di controllo o ispettivi.
e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazionidi raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando
banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza dellaRepubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e
se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
b) è necessario per
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacitàdi intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un conviventeo, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattatiesclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolareo di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di
gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalganoi diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato;
h) con esclusione della
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento
a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimentodi scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamentecon determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storicipresso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali
o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a
dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quandoè decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera
e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazionee sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma
2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
Art. 26 - Garanzie per i dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato
e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei
limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimentodi autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,
che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
a) dei dati relativi
agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimentoa finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con
le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmentericonosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamenteai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo
con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti
ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale
o di categoria.
è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statutoo dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti
o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari conl'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati
all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idoneegaranzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente
le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacitàdi agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, daun familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di
cui all'articolo 82, comma 2;
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difenderein sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il
diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistentein un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile;
d) quando è necessario
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazionee di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27 - Garanzie per i dati giudiziari
Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimentodel Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
Titolo IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28 - Titolare del trattamento
Quando il trattamento
è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione oda un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento
è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercitaun potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29 - Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare
il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30 - Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di
trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sottola diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona
fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
Art. 31 - Obblighi di sicurezza
1. I dati personali
oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alleconoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e
alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accessonon autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta aisensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al
rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integritàdei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni
elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza
riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitoredella rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta
di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di
gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio
di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio èal di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso
è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi ei relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 33 - Misure minime
1. Nel quadro dei più
generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da specialidisposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare
le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58,
comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34 - Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di
dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo sesono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
d) aggiornamento periodico
e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli
ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
Art. 35 - Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di
dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentitosolo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure
svolgimento dei relativi compiti;
per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato
e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
Il disciplinare tecnico
di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo,è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Art. 37 - Notificazione del trattamento
o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante
una rete di comunicazione elettronica;
lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di datio alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti
e monitoraggio della spesa sanitaria;
la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero amonitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione
dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
agli utenti;
in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché
dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e
altre ricerche campionarie;
in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al
rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare
altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei datipersonali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo
17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti
di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto
pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
4. Il Garante inserisce
e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica,
anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio.Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere
trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia
di protezione dei dati personali.
Art. 38 - Modalità di notificazione
del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento
ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della duratadel trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti
con finalità correlate.
è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando
il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questiimpartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce
attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa
vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione
di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del
37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39 - Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di
dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubbliconon prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque
forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati
o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto
di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinquegiorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche
successiva del Garante.
di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando lemodalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento
di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40 - Autorizzazioni generali
Le disposizioni del
presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicateanche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41 - Richieste di autorizzazione
trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garanteuna richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare
è conforme alle relative prescrizioni.
di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo
40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità
del trattamento lo giustificano.
di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto
e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica,osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono
essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il
termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre
dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
Art. 42 - Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
Le disposizioni del
presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere
o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membridell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice,
di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al
fine di eludere le medesime disposizioni.
1. Il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma omezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese
non appartenente all'Unione europea è consentito quando:
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richiestedell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per
o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacitàdi intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un conviventeo, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente pertali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in
di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia;
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storicipresso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali
o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
1. Il trasferimento
di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenenteall'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
b) individuate con
della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenenteall'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune
clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45 - Trasferimenti vietati
cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento,diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicuraun livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
Titolo I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
Art. 46 - Titolari dei trattamenti
di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamentidi dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge
o regolamento.
2. Con decreto del
i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessionetra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuanoi medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C)
con decreto del Ministro della giustizia.
1. In caso di trattamento
di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado,
presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogovernoe il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato
per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del
presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamentidi dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di
affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economicodel personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesimeragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale
di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza
di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 - Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui
l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformitàalle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti
da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per viatelematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo
stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolarela consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nelrispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli
3 e 11 del presente codice.
1. Con decreto del
Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decretodel Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice
nella materia penale e civile.
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie
o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osservaanche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.
Art. 51 - Principi generali
1. Fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilasciodi estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni
pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resiaccessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione
elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet.
2. Le sentenze e le
in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati
previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze
e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogniordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede primache sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della
medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento,un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza
o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridicasu riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi
del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità,
l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesimaautorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma
1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui
cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente
annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".
anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione
di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone
offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimentigiurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto
ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a
terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori,oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e
di stato delle persone.
6. Le disposizioni
ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare
agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodoe gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai
sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitraleper i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati
anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
Titolo II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53 - Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di
dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento dipubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggettipubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizionedi legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti
disposizioni del codice:
b) articoli da 145 a 151.
Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice,
i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54 - Modalità di trattamento e flussi di dati
le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire
in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni,atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata
anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possonoavvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, dipubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tiposono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante,
e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al finedi assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento
delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati
da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3. Fermo restando quanto
53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei
dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellariogiudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità
di cui all'articolo 53.
e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo
11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate
dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuatisenza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni
dei documenti che li contengono.
1. Il trattamento di
dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, conparticolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate
su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecnichedi elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie,
è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessatoprescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione
ai sensi dell'articolo 39.
Le disposizioni di
cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinatia confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati
con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presentecodice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di
cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandidi polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R(87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita,
in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressionedi reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per
finalità di analisi;
b) all'aggiornamento
legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti
da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari,
anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione
separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei
dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologiadei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti
sono adottati;
e) alla comunicazione
un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità
alla legge;
f) all'uso di particolari
il ricorso a sistemi di indice.
Titolo III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
Art. 58 - Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati
dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicanolimitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31,
33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento,
le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate
nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite
e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione
delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologiedi dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.
Titolo IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59 - Accesso a documenti amministrativi
previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio
del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali,e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizionidi legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche
per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazionidi trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività
finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante
interesse pubblico.
Art. 60 - Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, iltrattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativiè di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61 - Utilizzazione di dati pubblici
ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti daarchivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici,
anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizionedei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti
da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n.
R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla leggeo ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati
o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti dicomunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti
che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha
interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti
e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni
relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionatenell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Art. 62 - Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalitàrelative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residentiall'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63 - Consultazione di atti
civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti
dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 64 - Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalitàdi applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione,
di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari indispensabili:
b) al riconoscimento
protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario,
ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli
delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione
alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in
esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2,lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base
ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo
e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezzadel voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o
di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei
dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti
per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali,
in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
c) l'accertamento delle
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento
degli organi;
d) l'esame di segnalazioni,
di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi politici;
e) la designazione e la nomina di rappresentanti in commissioni, enti e uffici.
3. Ai fini del presente
articolo, è consentita la diffusione dei dati sensibili e giudiziari perle finalità di cui al comma 1, lettera a), in particolare con riguardo alle
sottoscrizioni di liste, alla presentazione delle candidature, agli incarichiin organizzazioni o associazioni politiche, alle cariche istituzionali e
agli organi eletti.
4. Ai fini del presente articolo, in particolare, è consentito il trattamento di dati sensibili e giudiziari indispensabili:
a) per la redazione
di verbali e resoconti dell'attività di assemblee rappresentative, commissioni
e di altri organi collegiali o assembleari;
svolgimento di una funzione di controllo, di indirizzo politico o di sindacato
ispettivo e per l'accesso a documenti riconosciuto dalla legge e dai regolamentidegli organi interessati per esclusive finalità direttamente connesse all'espletamento
di un mandato elettivo.
5. I dati sensibili
e giudiziari trattati per le finalità di cui al comma 1 possono essere comunicatie diffusi nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti. Non è comunque
consentita la divulgazione dei dati sensibili e giudiziari che non risultanoindispensabili per assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività
istituzionale, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute.
Art. 66 - Materia tributaria e doganale
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le attività
dei soggetti pubblici dirette all' applicazione, anche tramite i loro concessionari,delle disposizioni in materia di tributi, in relazione ai contribuenti, ai
sostituti e ai responsabili di imposta, nonché in materia di deduzioni edetrazioni e per l'applicazione delle disposizioni la cui esecuzione è affidata
alle dogane.
2. Si considerano inoltre
dirette, in materia di imposte, alla prevenzione e repressione delle violazioni
degli obblighi e alla adozione dei provvedimenti previsti da leggi, regolamentio dalla normativa comunitaria, nonché al controllo e alla esecuzione forzata
dell'esatto adempimento di tali obblighi, alla effettuazione dei rimborsi,alla destinazione di quote d'imposta, e quelle dirette alla gestione ed alienazione
di immobili statali, all'inventario e alla qualificazione degli immobili
e alla conservazione dei registri immobiliari.
Art. 67 - Attività di controllo e ispettive
1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di:
a) verifica della legittimità,
del buon andamento, dell'imparzialità dell'attività amministrativa, nonchédella rispondenza di detta attività a requisiti di razionalità, economicità,
efficienza ed efficacia per le quali sono, comunque, attribuite dalla leggea soggetti pubblici funzioni di controllo, di riscontro ed ispettive nei
confronti di altri soggetti;
b) accertamento, nei
relativi ad esposti e petizioni, ovvero ad atti di controllo o di sindacato
ispettivo di cui all'articolo 65, comma 4.
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione,modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri
emolumenti e abilitazioni.
2. Si intendono ricompresi fra i trattamenti regolati dal presente articolo anche quelli indispensabili in relazione:
a) alle comunicazioni, certificazioni ed informazioni previste dalla normativa antimafia;
c) alla corresponsione
politici e di internati in campo di sterminio e di loro congiunti;
d) al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile;
f) alla concessione
legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, anche in favore di
associazioni, fondazioni ed enti;
g) al riconoscimento
o al rilascio di concessioni anche radiotelevisive, licenze, autorizzazioni,
iscrizioni ed altri titoli abilitativi previsti dalla legge, da un regolamento
o dalla normativa comunitaria.
3. Il trattamento può
comprendere la diffusione nei soli casi in cui ciò è indispensabile per latrasparenza delle attività indicate nel presente articolo, in conformità
alle leggi, e per finalità di vigilanza e di controllo conseguenti alle attivitàmedesime, fermo restando il divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare
lo stato di salute.
Art. 69 - Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di conferimento di onorificenzee ricompense, di riconoscimento della personalità giuridica di associazioni,
fondazioni ed enti, anche di culto, di accertamento dei requisiti di onorabilitàe di professionalità per le nomine, per i profili di competenza del soggetto
pubblico, ad uffici anche di culto e a cariche direttive di persone giuridiche,imprese e di istituzioni scolastiche non statali, nonché di rilascio e revoca
di autorizzazioni o abilitazioni, di concessione di patrocini, patronatie premi di rappresentanza, di adesione a comitati d'onore e di ammissione
a cerimonie ed incontri istituzionali.
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 20 e 21, le finalitàdi applicazione della disciplina in materia di rapporti tra i soggetti pubblici
e le organizzazioni di volontariato, in particolare per quanto riguarda l'elargizionedi contributi finalizzati al loro sostegno, la tenuta di registri generali
delle medesime organizzazioni e la cooperazione internazionale.
2. Si considerano,
legge 8 luglio 1998, n. 230, e delle altre disposizioni di legge in materia
di obiezione di coscienza.
Art. 71 - Attività sanzionatorie e di tutela
b) volte a far valere
di un terzo, anche ai sensi dell'articolo 391-quater del codice di procedura
penale, o direttamente connesse alla riparazione di un errore giudiziarioo in caso di violazione del termine ragionevole del processo o di un'ingiusta
restrizione della libertà personale.
2. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, iltrattamento è consentito se il diritto da far valere o difendere, di cui
alla lettera b) del comma 1, è di rango almeno pari a quello dell'interessato,ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà
fondamentale e inviolabile.
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalitàrelative allo svolgimento dei rapporti istituzionali con enti di culto, confessioni
religiose e comunità religiose.
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, nell'ambitodelle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico, le finalità
socio-assistenziali, con particolare riferimento a:
a) interventi di sostegno
psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti che
versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare;
di rilievo sanitario in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti
o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare,
di telesoccorso, accompagnamento e trasporto;
d) indagini psico-sociali relative a provvedimenti di adozione anche internazionale;
g) interventi in tema di barriere architettoniche.
2. Si considerano,
altresì, di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21,nell'ambito delle attività che la legge demanda ad un soggetto pubblico,
le finalità:
b) concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico;
c) ricreative o di
di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all'uso di beni
immobili o all'occupazione di suolo pubblico;
d) di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
f) di polizia amministrativa
ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente,
tutela delle risorse idriche e difesa del suolo;
g) degli uffici per le relazioni con il pubblico;
e all'avviamento al lavoro, in particolare a cura di centri di iniziativa
locale per l'occupazione e di sportelli-lavoro;
l) dei difensori civici regionali e locali.
CAPO V - PARTICOLARI CONTRASSEGNI
Art. 74 - Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici
a qualunque titolo per la circolazione e la sosta di veicoli a servizio di
persone invalide, ovvero per il transito e la sosta in zone a traffico limitato,e che devono essere esposti su veicoli, contengono i soli dati indispensabili
ad individuare l'autorizzazione rilasciata e senza l'apposizione di simbolio diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione
per effetto della sola visione del contrassegno.
l'indirizzo della persona fisica interessata sono riportati sui contrassegni
con modalità che non consentono, parimenti, la loro diretta visibilità se
non in caso di richiesta di esibizione o necessità di accertamento.
di cui al comma 2 si applica anche in caso di fissazione a qualunque titolo
di un obbligo di esposizione sui veicoli di copia del libretto di circolazione
o di altro documento.
dei dati raccolti mediante impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli
ai centri storici ed alle zone a traffico limitato continuano, altresì, adapplicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 1999, n. 250.
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali in ambito sanitario.
1. Gli esercenti le
professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambitodi un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85,
trattano i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute: con il consensodell'interessato e anche senza l'autorizzazione del Garante, se il trattamento
riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità ditutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato; anche senza
il consenso dell'interessato e previa autorizzazione del Garante, se la finalità
di cui alla lettera a) riguarda un terzo o la collettività.
al comma 1 l'autorizzazione del Garante è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità.
Art. 77 - Casi di semplificazione
1. Il presente capo individua modalità semplificate utilizzabili dai soggetti di cui al comma 2:
a) per informare l'interessato
relativamente ai dati personali raccolti presso il medesimo interessato o
presso terzi, ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 4;
b) per manifestare il consenso al trattamento dei dati personali nei casi in cui ciò è richiesto ai sensi dell'articolo 76;
2. Le modalità semplificate di cui al comma 1 sono applicabili:
b) dagli altri organismi privati e dagli esercenti le professioni sanitarie;
Art. 78 - Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
generale o il pediatra di libera scelta informano l'interessato relativamente
al trattamento dei dati personali, in forma chiara e tale da rendere agevolmente
comprensibili gli elementi indicati nell'articolo 13, comma 1.
essere fornita per il complessivo trattamento dei dati personali necessario
per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, svolte dalmedico o dal pediatra a tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato,
su richiesta dello stesso o di cui questi è informato in quanto effettuate
nel suo interesse.
riguardare, altresì, dati personali eventualmente raccolti presso terzi,
ed è fornita preferibilmente per iscritto, anche attraverso carte tascabilicon eventuali allegati pieghevoli, includendo almeno gli elementi indicati
dal Garante ai sensi dell'articolo 13, comma 3, eventualmente integrati anche
oralmente in relazione a particolari caratteristiche del trattamento.
non è diversamente specificato dal medico o dal pediatra, riguarda anche
il trattamento di dati correlato a quello effettuato dal medico di medicinagenerale o dal pediatra di libera scelta, effettuato da un professionista
o da altro soggetto, parimenti individuabile in base alla prestazione richiesta,
che:
b) fornisce una prestazione specialistica su richiesta del medico e del pediatra;
d) fornisce farmaci prescritti;
5. L'informativa resa
ai sensi del presente articolo evidenzia analiticamente eventuali trattamentidi dati personali che presentano rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in particolare in caso
di trattamenti effettuati:
a) per scopi scientifici,
anche di ricerca scientifica e di sperimentazione clinica controllata dimedicinali, in conformità alle leggi e ai regolamenti, ponendo in particolare
evidenza che il consenso, ove richiesto, è manifestato liberamente;
b) nell'ambito della teleassistenza o telemedicina;
Art. 79 - Informativa da parte di organismi sanitari
pubblici e privati possono avvalersi delle modalità semplificate relative
all'informativa e al consenso di cui agli articoli 78 e 81 in riferimentoad una pluralità di prestazioni erogate anche da distinti reparti ed unità
dello stesso organismo o di più strutture ospedaliere o territoriali specificamente
identificati.
al comma 1 l'organismo o le strutture annotano l'avvenuta informativa e il
consenso con modalità uniformi e tali da permettere una verifica al riguardoda parte di altri reparti ed unità che, anche in tempi diversi, trattano
dati relativi al medesimo interessato.
3. Le modalità semplificate
coordinato in riferimento all'insieme dei trattamenti di dati personali effettuati
nel complesso delle strutture facenti capo alle aziende sanitarie.
4. Sulla base di adeguate
possono essere utilizzate per più trattamenti di dati effettuati nei casi
di cui al presente articolo e dai soggetti di cui all'articolo 80.
Art. 80 - Informativa da parte di altri soggetti pubblici
dall'articolo 79, possono avvalersi della facoltà di fornire un' unica informativa
per una pluralità di trattamenti di dati effettuati, a fini amministrativie in tempi diversi, rispetto a dati raccolti presso l'interessato e presso
terzi, i competenti servizi o strutture di soggetti pubblici operanti in
ambito sanitario o della prevenzione e sicurezza del lavoro.
cui al comma 1 è integrata con appositi e idonei cartelli ed avvisi agevolmente
visibili al pubblico, affissi e diffusi anche nell'ambito di pubblicazioniistituzionali e mediante reti di comunicazione elettronica, in particolare
per quanto riguarda attività amministrative di rilevante interesse pubblico
che non richiedono il consenso degli interessati.
Art. 81 - Prestazione del consenso
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, nei casi in cui è necessario
ai sensi del presente codice o di altra disposizione di legge, può esseremanifestato con un'unica dichiarazione, anche oralmente. In tal caso il consenso
è documentato, anziché con atto scritto dell'interessato, con annotazionedell'esercente la professione sanitaria o dell'organismo sanitario pubblico,
riferita al trattamento di dati effettuato da uno o più soggetti e all'informativa
all'interessato, nei modi indicati negli articoli 78, 79 e 80.
2. Quando il medico
dell'articolo 78, comma 4, oltre quanto previsto dal comma 1, il consenso
è reso conoscibile ai medesimi professionisti con adeguate modalità, ancheattraverso menzione, annotazione o apposizione di un bollino o tagliando
su una carta elettronica o sulla tessera sanitaria, contenente un richiamoal medesimo articolo 78, comma 4, e alle eventuali diverse specificazioni
apposte all'informativa ai sensi del medesimo comma.
1. L'informativa
e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senzaritardo, successivamente alla prestazione, nel caso di emergenza sanitaria
o di igiene pubblica per la quale la competente autorità ha adottato un'ordinanzacontingibile ed urgente ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. L'informativa e
senza ritardo, successivamente alla prestazione, in caso di:
a) impossibilità fisica,
incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato,quando non è possibile acquisire il consenso da chi esercita legalmente la
potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente
o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato;
b) rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l'incolumità fisica dell'interessato.
3. L'informativa
e il consenso al trattamento dei dati personali possono intervenire senzaritardo, successivamente alla prestazione, anche in caso di prestazione medica
che può essere pregiudicata dall'acquisizione preventiva del consenso, in
termini di tempestività o efficacia.
il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato
anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso
quando questo è necessario.
Art. 83 - Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione
delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentalie della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo
restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità
di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.
2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:
a) soluzioni volte
a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativipreceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di
precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione
nominativa;
c) soluzioni tali da
idonee a rivelare lo stato di salute;
evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione
di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità
o dai locali prescelti;
e) il rispetto della
operazione di trattamento dei dati;
opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere
data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati,
di una prestazione di pronto soccorso;
in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali,
di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visitesulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone
previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni
legittime di volontà;
di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei
confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti
o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;
degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a
regole di condotta analoghe al segreto professionale.
Art. 84 - Comunicazione di dati all'interessato
1. I dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi noti all'interessatoo ai soggetti di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), da parte di esercenti
le professioni sanitarie ed organismi sanitari, solo per il tramite di unmedico designato dall'interessato o dal titolare. Il presente comma non si
applica in riferimento ai dati personali forniti in precedenza dal medesimo
interessato.
Il titolare o il responsabile possono autorizzare per iscritto esercenti
le professioni sanitarie diversi dai medici, che nell'esercizio dei propricompiti intrattengono rapporti diretti con i pazienti e sono incaricati di
trattare dati personali idonei a rivelare lo stato di salute, a rendere notii medesimi dati all'interessato o ai soggetti di cui all'articolo 82, comma
2, lettera a). L'atto di incarico individua appropriate modalità e cautele rapportate al contesto nel quale è effettuato il trattamento di dati.
Art. 85 - Compiti del Servizio sanitario nazionale
1. Fuori dei casi di
cui al comma 2, si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi
degli articoli 20 e 21, le finalità che rientrano nei compiti del Serviziosanitario nazionale e degli altri organismi sanitari pubblici relative alle
seguenti attività:
correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti
assistiti dal Servizio sanitario nazionale, ivi compresa l'assistenza deglistranieri in Italia e dei cittadini italiani all'estero, nonché di assistenza
sanitaria erogata al personale navigante ed aeroportuale;
b) programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
sperimentazioni, farmacovigilanza, autorizzazione all'immissione in commercio
e all'importazione di medicinali e di altri prodotti di rilevanza sanitaria;
d) attività certificatorie;
e) l'applicazione della
e salute della popolazione;
correlate ai trapianti d'organo e di tessuti, nonché alle trasfusioni di
sangue umano, anche in applicazione della legge 4 maggio 1990, n. 107;
g) instaurazione, gestione,
accreditati o convenzionati del Servizio sanitario nazionale.
2. Il comma 1 non si
applica ai trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute effettuatida esercenti le professioni sanitarie o da organismi sanitari pubblici per
finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato,di un terzo o della collettività, per i quali si osservano le disposizioni
relative al consenso dell'interessato o all'autorizzazione del Garante ai
sensi dell'articolo 76.
dei tipi di dati idonei a rivelare lo stato di salute e di operazioni su
essi eseguibili è assicurata ampia pubblicità, anche tramite affissione diuna copia o di una guida illustrativa presso ciascuna azienda sanitaria e
presso gli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta.
4. Il trattamento di
che perseguono direttamente le finalità di cui al comma 1. L'utilizzazione
delle diverse tipologie di dati è consentita ai soli incaricati, preposti,caso per caso, alle specifiche fasi delle attività di cui al medesimo comma,
secondo il principio dell'indispensabilità dei dati di volta in volta trattati.
1. Fuori dei casi di
cui agli articoli 76 e 85, si considerano di rilevante interesse pubblico,ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità, perseguite mediante trattamento
di dati sensibili e giudiziari, relative alle attività amministrative correlate
all'applicazione della disciplina in materia di:
a) tutela sociale della
maternità e di interruzione volontaria della gravidanza, con particolareriferimento a quelle svolte per la gestione di consultori familiari e istituzioni
analoghe, per l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonché per
gli interventi di interruzione della gravidanza;
psicotrope, con particolare riferimento a quelle svolte al fine di assicurare,
anche avvalendosi di enti ed associazioni senza fine di lucro, i servizipubblici necessari per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
gli interventi anche di tipo preventivo previsti dalle leggi e l'applicazione
delle misure amministrative previste;
c) assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate effettuati, in particolare, al fine di:
1) accertare l'handicap
ed assicurare la funzionalità dei servizi terapeutici e riabilitativi, diaiuto personale e familiare, nonché interventi economici integrativi ed altre
agevolazioni;
2) curare l'integrazione
di handicap, nonché il collocamento obbligatorio nei casi previsti dalla
legge;
3) realizzare comunità-alloggio e centri socio riabilitativi;
2. Ai trattamenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85, comma 4.
CAPO IV - PRESCRIZIONI MEDICHE
Art. 87 - Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
a prescrizioni di medicinali a carico, anche parziale, del Servizio sanitario
nazionale sono redatte secondo il modello di cui al comma 2, conformato inmodo da permettere di risalire all'identità dell'interessato solo in caso
di necessità connesse al controllo della correttezza della prescrizione,ovvero a fini di verifiche amministrative o per scopi epidemiologici e di
ricerca, nel rispetto delle norme deontologiche applicabili.
2. Il modello cartaceo
anche parziale, del Servizio sanitario nazionale, di cui agli allegati 1,
3, 5 e 6 del decreto del Ministro della sanità 11 luglio 1988, n. 350, eal capitolo 2, paragrafo 2.2.2. del relativo disciplinare tecnico, è integrato
da un tagliando predisposto su carta o con tecnica di tipo copiativo e unito
ai bordi delle zone indicate nel comma 3.
3. Il tagliando di
delle generalità e dell'indirizzo dell'assistito, in modo da consentirne
la visione solo per effetto di una momentanea separazione del tagliando medesimo
che risulti necessaria ai sensi dei commi 4 e 5.
essere momentaneamente separato dal modello di ricetta, e successivamente
riunito allo stesso, quando il farmacista lo ritiene indispensabile, mediantesottoscrizione apposta sul tagliando, per una effettiva necessità connessa
al controllo della correttezza della prescrizione, anche per quanto riguarda
la corretta fornitura del farmaco.
essere momentaneamente separato nei modi di cui al comma 3 anche presso i
competenti organi per fini di verifica amministrativa sulla correttezza dellaprescrizione, o da parte di soggetti legittimati a svolgere indagini epidemiologiche
o di ricerca in conformità alla legge, quando è indispensabile per il perseguimento
delle rispettive finalità.
Ministro della salute, sentito il Garante, può essere individuata una ulteriore
soluzione tecnica diversa da quella indicata nel comma 1, basata sull'usodi una fascetta adesiva o su altra tecnica equipollente relativa anche a
modelli non cartacei.
1. Nelle prescrizioni
cartacee di medicinali soggetti a prescrizione ripetibile non a carico, anche
parziale, del Servizio sanitario nazionale, le generalità dell'interessato
non sono indicate.
al comma 1 il medico può indicare le generalità dell'interessato solo se
ritiene indispensabile permettere di risalire alla sua identità, per un'effettivanecessità derivante dalle particolari condizioni del medesimo interessato
o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione.
1. Le disposizioni
del presente capo non precludono l'applicazione di disposizioni normativeche prevedono il rilascio di ricette che non identificano l'interessato o
recanti particolari annotazioni, contenute anche nel decreto-legge 17 febbraio1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n.
94.
2. Nei casi in cui
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, le ricette sono conservate separatamente
da ogni altro documento che non ne richiede l'utilizzo.
Art. 90 - Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo
1. Il trattamento dei
dati genetici da chiunque effettuato è consentito nei soli casi previstida apposita autorizzazione rilasciata dal Garante sentito il Ministro della
salute, che acquisisce, a tal fine, il parere del Consiglio superiore di
sanità.
di cui al comma 1 individua anche gli ulteriori elementi da includere nell'informativa
ai sensi dell'articolo 13, con particolare riguardo alla specificazione dellefinalità perseguite e dei risultati conseguibili anche in relazione alle
notizie inattese che possono essere conosciute per effetto del trattamento
dei dati e al diritto di opporsi al medesimo trattamento per motivi legittimi.
osseo, ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 52, ha il diritto e il dovere
di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti
di terzi.
Art. 91 - Dati trattati mediante carte
1. Il trattamento in
ogni forma di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessualeeventualmente registrati su carte anche non elettroniche, compresa la carta
nazionale dei servizi, o trattati mediante le medesime carte è consentitose necessario ai sensi dell'articolo 3, nell'osservanza di misure ed accorgimenti
prescritti dal Garante nei modi di cui all'articolo 17.
1. Nei casi in cui
organismi sanitari pubblici e privati redigono e conservano una cartellaclinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni
accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguerei dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati,
ivi comprese informazioni relative a nascituri.
di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda
di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possonoessere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata
dalla documentata necessità:
difendere un diritto in sede giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, comma
4, lettera c), di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistentein un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile;
b) di tutelare, in
situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato,
ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto
o libertà fondamentale e inviolabile.
Art. 93 - Certificato di assistenza al parto
di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una
semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.
Si osservano, altresì, le disposizioni dell'articolo 109.
2. Il certificato di
che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere
nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decretodel Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati
in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi
cento anni dalla formazione del documento.
di cui al comma 2 la richiesta di accesso al certificato o alla cartella
può essere accolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbia dichiaratodi non voler essere nominata, osservando le opportune cautele per evitare
che quest'ultima sia identificabile.
1. Il trattamento di
dati idonei a rivelare lo stato di salute contenuti in banche di dati, schedari,archivi o registri tenuti in ambito sanitario, è effettuato nel rispetto
dell'articolo 3 anche presso banche di dati, schedari, archivi o registrigià istituiti alla data di entrata in vigore del presente codice e in riferimento
ad accessi di terzi previsti dalla disciplina vigente alla medesima data,
in particolare presso:
a) il registro nazionale
dei casi di mesotelioma asbesto-correlati istituito presso l'Istituto superioreper la prevenzione e la sicurezza del lavoro (Ispesl), di cui all'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2002,
n. 308;
b) la banca di dati
e sindromi ad essa correlate, di cui al decreto del Ministro della salute
in data 21 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 2002;
c) il registro nazionale
sanità in data 18 maggio 2001, n. 279;
e) gli schedari dei
sanità in data 26 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2001.
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 95 - Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalitàdi istruzione e di formazione in ambito scolastico, professionale, superiore
o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma
integrata.
Art. 96 - Trattamento di dati relativi a studenti
l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero,
le scuole e gli istituti scolastici di istruzione secondaria, su richiestadegli interessati, possono comunicare o diffondere, anche a privati e per
via telematica, dati relativi agli esiti scolastici, intermedi e finali,degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativaresa agli interessati ai sensi dell'articolo 13. I dati possono essere successivamente
trattati esclusivamente per le predette finalità.
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249, sulla tutela del diritto dello studente alla riservatezza.Restano altresì ferme
le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione dell'esito degli esami
mediante affissione nell'albo dell'istituto e di rilascio di diplomi e certificati.
Titolo VII - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI, STATISTICI O SCIENTIFICI
1. Il presente titolo disciplina il trattamento dei dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici.
Art. 98 - Finalità di rilevante interesse pubblico
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
relative ai trattamenti effettuati da soggetti pubblici:
concernenti la conservazione, l'ordinamento e la comunicazione dei documenti
detenuti negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici,secondo quanto disposto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali,
come modificato dal presente codice;
del sistema statistico nazionale (Sistan) ai sensi del decreto legislativo
6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni;
1. Il trattamento di
dati personali effettuato per scopi storici, statistici o scientifici è consideratocompatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza
raccolti o trattati.
2. Il trattamento di
anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi
per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
3. Per scopi storici,
titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento.
1. Al fine di promuovere
e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologicoi soggetti pubblici, ivi comprese le università e gli enti di ricerca, possono
con autonome determinazioni comunicare e diffondere, anche a privati e pervia telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati,
dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e
studiosi, con esclusione di quelli sensibili o giudiziari.
3. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
presente articolo possono essere successivamente trattati per i soli scopi
in base ai quali sono comunicati o diffusi.
CAPO II - TRATTAMENTO PER SCOPI STORICI
Art. 101 - Modalità di trattamento
raccolti per scopi storici non possono essere utilizzati per adottare atti
o provvedimenti amministrativi sfavorevoli all'interessato, salvo che siano
utilizzati anche per altre finalità nel rispetto dell'articolo 11.
dati personali, trattati per scopi storici, possono essere utilizzati, tenendo
conto della loro natura, solo se pertinenti e indispensabili per il perseguimentodi tali scopi. I dati personali diffusi possono essere utilizzati solo per
il perseguimento dei medesimi scopi.
3. I dati personali
resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in
pubblico.
Art. 102 - Codice di deontologia e di buona condotta
ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di un codice di deontologia e
di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societàscientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento
dei dati per scopi storici.
2. Il codice di deontologia e di buona condotta di cui al comma 1 individua, in particolare:
a) le regole di correttezza
e di non discriminazione nei confronti degli utenti da osservare anche nellacomunicazione e diffusione dei dati, in armonia con le disposizioni del presente
codice applicabili ai trattamenti di dati per finalità giornalistiche o dipubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche
nell'espressione artistica;
b) le particolari
dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati
di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia
interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati;
c) le modalità di
trattamento dei dati a scopi storici, anche in riferimento all'uniformità
dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella
comunicazione e nella diffusione.
Art. 103 - Consultazione di documenti conservati in archivi
dei documenti conservati negli archivi di Stato, in quelli storici degli
enti pubblici e in archivi privati è disciplinata dal decreto legislativo29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del testo unico in materia di beni
culturali e ambientali, come modificato dal presente codice.
Art. 104 - Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
1. Le disposizioni
del presente capo si applicano ai trattamenti di dati per scopi statistici
o, in quanto compatibili, per scopi scientifici.
2. Agli effetti dell'applicazione
dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare o da
altri per identificare l'interessato, anche in base alle conoscenze acquisite
in relazione al progresso tecnico.
Art. 105 - Modalità di trattamento
trattati per scopi statistici o scientifici non possono essere utilizzati
per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né
per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
o scientifici devono essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato,
nei modi di cui all'articolo 13 anche in relazione a quanto previsto dall'articolo106, comma 2, lettera b), del presente codice e dall'articolo 6-bis del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.
circostanze individuate dai codici di cui all'articolo 106 sono tali da consentire
ad un soggetto di rispondere in nome e per conto di un altro, in quanto familiareo convivente, l'informativa all'interessato può essere data anche per il
tramite del soggetto rispondente.
4. Per il trattamento
altri scopi, l'informativa all'interessato non è dovuta quando richiede uno
sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee
forme di pubblicità individuate dai codici di cui all'articolo 106.
Art. 106 - Codici di deontologia e di buona condotta
ai sensi dell'articolo 12 la sottoscrizione di uno o più codici di deontologia
e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le societàscientifiche e le associazioni professionali, interessati al trattamento
dei dati per scopi statistici o scientifici.
2. Con i codici di
nell'ambito del Sistema statistico nazionale, di quanto già previsto dal
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,
e, per altri soggetti, sulla base di analoghe garanzie, in particolare:
i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai
casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati
per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici;
previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e
le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazionedei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai
dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteriselettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche
misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'eserciziodei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa;c)
l'insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolaredel trattamento o da altri per identificare l'interessato, anche in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) le garanzie da
24, comma 1, lettera i), e 43, comma 1, lettera g), che permettono di prescindere
dal consenso dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle
predette raccomandazioni;
g) le misure da adottare
e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 31, anche in riferimento
alle cautele volte ad impedire l'accesso da parte di persone fisiche chenon sono incaricati e l'identificazione non autorizzata degli interessati,
all'interconnessione dei sistemi informativi anche nell'ambito del Sistemastatistico nazionale e all'interscambio di dati per scopi statistici o scientifici
da effettuarsi con enti ed uffici situati all'estero anche sulla base delle
garanzie previste dall'articolo 44, comma 1, lettera a);
di regole di condotta degli incaricati che non sono tenuti in base alla legge
al segreto d'ufficio o professionale, tali da assicurare analoghi livelli
di sicurezza e di riservatezza.
Art. 107 - Trattamento di dati sensibili
quanto previsto dall'articolo 20 e fuori dei casi di particolari indagini
statistiche o di ricerca scientifica previste dalla legge, il consenso dell'interessatoal trattamento di dati sensibili, quando è richiesto, può essere prestato
con modalità semplificate, individuate dal codice di cui all'articolo 106e l'autorizzazione del Garante può essere rilasciata anche ai sensi dell'articolo
40.
Art. 108 - Sistema statistico nazionale
di dati personali da parte di soggetti che fanno parte del Sistema statistico
nazionale, oltre a quanto previsto dal codice di deontologia e di buona condottasottoscritto ai sensi dell'articolo 106, comma 2, resta inoltre disciplinato
dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni,in particolare per quanto riguarda il trattamento dei dati sensibili indicati
nel programma statistico nazionale, l'informativa all'interessato, l'eserciziodei relativi diritti e i dati non tutelati dal segreto statistico ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, del medesimo decreto.
1. Per la rilevazione
dei dati statistici relativi agli eventi di nascita, compresi quelli relativiai nati affetti da malformazioni e ai nati morti, nonché per i flussi di
dati anche da parte di direttori sanitari, si osservano, oltre alle disposizionidi cui al decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n. 349, le modalità
tecniche determinate dall'Istituto nazionale della statistica, sentito il
Ministro della salute, dell'interno e il Garante.
Art. 110 - Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica
1. Il consenso dell'interessato
per il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzatoa scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico,
non è necessario quando la ricerca è prevista da un'espressa disposizionedi legge che prevede specificamente il trattamento, ovvero rientra in un
programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
e per il quale sono decorsi quarantacinque giorni dalla comunicazione alGarante ai sensi dell'articolo 39. Il consenso non è inoltre necessario quando
a causa di particolari ragioni non è possibile informare gli interessatie il programma di ricerca è oggetto di motivato parere favorevole del competente
comitato etico a livello territoriale ed è autorizzato dal Garante anche
ai sensi dell'articolo 40.
dei diritti dell'interessato ai sensi dell'articolo 7 nei riguardi dei trattamenti
di cui al comma 1, l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione deidati sono annotati senza modificare questi ultimi, quando il risultato di
tali operazioni non produce effetti significativi sul risultato della ricerca.
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 111 - Codice di deontologia e di buona condotta
ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per i soggetti pubblici e privati interessati al trattamentodei dati personali effettuato per finalità previdenziali o per la gestione
del rapporto di lavoro, prevedendo anche specifiche modalità per l'informativaall'interessato e per l'eventuale prestazione del consenso relativamente
alla pubblicazione degli annunci per finalità di occupazione di cui all'articolo
113, comma 3 e alla ricezione di curricula contenenti dati personali anche sensibili.
Art. 112 - Finalità di rilevante interesse pubblico
di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporti dilavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario
o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano
la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato.
effettuati per le finalità di cui al comma 1, si intendono ricompresi, in
particolare, quelli effettuati al fine di:
a) applicare la normativa in materia di collocamento obbligatorio e assumere personale anche appartenente a categorie protette;
c) accertare il possesso
in materia di tutela delle minoranze linguistiche, ovvero la sussistenza
dei presupposti per la sospensione o la cessazione dall'impiego o dal servizio,il trasferimento di sede per incompatibilità e il conferimento di speciali
abilitazioni;
d) adempiere ad obblighi
il riconoscimento della causa di servizio o dell'equo indennizzo, nonché
ad obblighi retributivi, fiscali o contabili, relativamente al personalein servizio o in quiescenza, ivi compresa la corresponsione di premi e benefici
assistenziali;
e) adempiere a specifici
e sicurezza del lavoro o di sicurezza o salute della popolazione, nonché
in materia sindacale;
da parte di enti previdenziali ed assistenziali, la normativa in materia
di previdenza ed assistenza ivi compresa quella integrativa, anche in applicazionedel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947,
n. 804, riguardo alla comunicazione di dati, anche mediante reti di comunicazioneelettronica, agli istituti di patronato e di assistenza sociale, alle associazioni
di categoria e agli ordini professionali che abbiano ottenuto il consensodell'interessato ai sensi dell'articolo 23 in relazione a tipi di dati individuati
specificamente;
g) svolgere attività
ed esaminare i ricorsi amministrativi in conformità alle norme che regolano
le rispettive materie;
h) comparire in giudizio
o di conciliazione nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi
di lavoro;
i) salvaguardare la vita o l'incolumità fisica dell'interessato o di terzi;
dei pubblici dipendenti e applicare la normativa in materia di assunzione
di incarichi da parte di dipendenti pubblici, collaboratori e consulenti;
m) applicare la normativa in materia di incompatibilità e rapporti di lavoro a tempo parziale;
n) svolgere l'attività di indagine e ispezione presso soggetti pubblici;
dei servizi resi e dei risultati conseguiti. 3. La diffusione dei dati di
cui alle lettere m), n) ed o) del comma 2 è consentita in forma anonima e,
comunque, tale da non consentire l'individuazione dell'interessato.
CAPO II - ANNUNCI DI LAVORO E DATI RIGUARDANTI PRESTATORI DI LAVORO
Art. 113 - Raccolta di dati e pertinenza
CAPO III - DIVIETO DI CONTROLLO A DISTANZA E TELELAVORO
Art. 114 - Controllo a distanza
1. Nell'ambito del
rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro è tenutoa garantire al lavoratore il rispetto della sua personalità e della sua libertà
morale.
Art. 116 - Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato
1. Per lo svolgimento
delle proprie attività gli istituti di patronato e di assistenza sociale,nell'ambito del mandato conferito dall'interessato, possono accedere alle
banche di dati degli enti eroganti le prestazioni, in relazione a tipi didati individuati specificamente con il consenso manifestato ai sensi dell'articolo
23.
2. Il Ministro del
di apposite convenzioni da stipulare tra gli istituti di patronato e di assistenza
sociale e gli enti eroganti le prestazioni.
Titolo IX - SISTEMA BANCARIO, FINANZIARIO ED ASSICURATIVO
Art. 117 - Affidabilità e puntualità nei pagamenti
ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambitodi sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati
a fini di concessione di crediti al consumo o comunque riguardanti l'affidabilitàe la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati, individuando anche
specifiche modalità per garantire la comunicazione di dati personali esatti
e aggiornati nel rispetto dei diritti dell'interessato.
Art. 118 - Informazioni commerciali
1. Il Garante promuove,
ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologiae di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini
di informazione commerciale, prevedendo anche, in correlazione con quantoprevisto dall' articolo 13, comma 5, modalità semplificate per l'informativa
all'interessato e idonei meccanismi per garantire la qualità e l'esattezza
dei dati raccolti e comunicati.
Art. 119 - Dati relativi al comportamento debitorio
deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 118 sono altresì individuati
termini armonizzati di conservazione dei dati personali contenuti, in particolare,in banche di dati, registri ed elenchi tenuti da soggetti pubblici e privati,
riferiti al comportamento debitorio dell'interessato nei casi diversi daquelli disciplinati nel codice di cui all'articolo 117, tenendo conto della
specificità dei trattamenti nei diversi ambiti.
1. L'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP)definisce con proprio provvedimento le procedure e le modalità di funzionamento
della banca di dati dei sinistri istituita per la prevenzione e il contrastodi comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie
per i veicoli a motore immatricolati in Italia, stabilisce le modalità diaccesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari
e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione econtrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie,
nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle
imprese di assicurazione.
2. Il trattamento
consentiti per lo svolgimento delle funzioni indicate nel medesimo comma.
del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni.
CAPO I - SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA
Art. 121 - Servizi interessati
1. Le disposizioni
del presente titolo si applicano al trattamento dei dati personali connesso
alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico
su reti pubbliche di comunicazioni.
Art. 122 - Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente
dal comma 2, è vietato l'uso di una rete di comunicazione elettronica per
accedere a informazioni archiviate nell'apparecchio terminale di un abbonatoo di un utente, per archiviare informazioni o per monitorare le operazioni
dell'utente.
2. Il codice di deontologia
l'uso della rete nei modi di cui al comma 1, per determinati scopi legittimi
relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo strettamente necessarioalla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall'abbonato o dall'utente, è consentito al fornitore del serviziodi comunicazione elettronica nei riguardi dell'abbonato e dell'utente che
abbiano espresso il consenso sulla base di una previa informativa ai sensidell'articolo 13 che indichi analiticamente, in modo chiaro e preciso, le
finalità e la durata del trattamento.
1. I dati relativi
al traffico riguardanti abbonati ed utenti trattati dal fornitore di una
rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronicaaccessibile al pubblico sono cancellati o resi anonimi quando non sono più
necessari ai fini della trasmissione della comunicazione elettronica, fatte
salve le disposizioni dei commi 2, 3 e 5.
dei dati relativi al traffico strettamente necessari a fini di fatturazione
per l'abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione, è consentitoal fornitore, a fini di documentazione in caso di contestazione della fattura
o per la pretesa del pagamento, per un periodo non superiore a sei mesi,salva l'ulteriore specifica conservazione necessaria per effetto di una contestazione
anche in sede giudiziale.
3. Il fornitore di
i dati di cui al comma 2 nella misura e per la durata necessarie a fini di
commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o per la fornituradi servizi a valore aggiunto, solo se l'abbonato o l'utente cui i dati si
riferiscono hanno manifestato il proprio consenso, che è revocabile in ogni
momento.
di cui all'articolo 13 il fornitore del servizio informa l'abbonato o l'utente
sulla natura dei dati relativi al traffico che sono sottoposti a trattamento
e sulla durata del medesimo trattamento ai fini di cui ai commi 2 e 3.
dei dati personali relativi al traffico è consentito unicamente ad incaricati
del trattamento che operano ai sensi dell'articolo 30 sotto la diretta autoritàdel fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico
o, a seconda dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazionie che si occupano della fatturazione o della gestione del traffico, di analisi
per conto di clienti, dell'accertamento di frodi, o della commercializzazionedei servizi di comunicazione elettronica o della prestazione dei servizi
a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto è strettamente necessarioper lo svolgimento di tali attività e deve assicurare l'identificazione dell'incaricato
che accede ai dati anche mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
6. L'Autorità per
o al traffico necessari ai fini della risoluzione di controversie attinenti,
in particolare, all'interconnessione o alla fatturazione.
Art. 124 - Fatturazione dettagliata
di ricevere in dettaglio, a richiesta e senza alcun aggravio di spesa, la
dimostrazione degli elementi che compongono la fattura relativi, in particolare,alla data e all'ora di inizio della conversazione, al numero selezionato,
al tipo di numerazione, alla località, alla durata e al numero di scatti
addebitati per ciascuna conversazione.
servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico è tenuto ad
abilitare l'utente ad effettuare comunicazioni e a richiedere servizi daqualsiasi terminale, gratuitamente ed in modo agevole, avvalendosi per il
pagamento di modalità alternative alla fatturazione, anche impersonali, quali
carte di credito o di debito o carte prepagate.
inviata all'abbonato relativa alle comunicazioni effettuate non sono evidenziati
i servizi e le comunicazioni di cui al comma 2, né le comunicazioni necessarie
per attivare le modalità alternative alla fatturazione.
all'abbonato non sono evidenziate le ultime tre cifre dei numeri chiamati.
Ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinatio riferiti a periodi limitati, l'abbonato può richiedere la comunicazione
dei numeri completi delle comunicazioni in questione.
l'effettiva disponibilità delle modalità di cui al comma 2, può autorizzare
il fornitore ad indicare nella fatturazione i numeri completi delle comunicazioni.
1. Se è disponibile
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitoredel servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura
all'utente chiamante la possibilità di impedire, gratuitamente e medianteuna funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante, chiamata per chiamata. L'abbonato chiamante deve avere tale possibilità
linea per linea.
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicuraall'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione delle chiamate
entranti.
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante e tale indicazione
avviene prima che la comunicazione sia stabilita, il fornitore del serviziodi comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicura all'abbonato
chiamato la possibilità, mediante una funzione semplice e gratuita, di respingerele chiamate entranti se la presentazione dell'identificazione della linea
chiamante è stata eliminata dall'utente o abbonato chiamante.
la presentazione dell'identificazione della linea collegata, il fornitore
del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico assicuraall'abbonato chiamato la possibilità di impedire, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, la presentazione dell'identificazione della linea
collegata all'utente chiamante.
di cui al comma 1 si applicano anche alle chiamate dirette verso Paesi non
appartenenti all'Unione europea. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4
si applicano anche alle chiamate provenienti da tali Paesi.
la presentazione dell'identificazione della linea chiamante o di quella collegata,
il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblicoinforma gli abbonati e gli utenti dell'esistenza di tale servizio e delle
possibilità previste ai commi 1, 2, 3 e 4.
1. I dati relativi
all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, riferiti agli utentio agli abbonati di reti pubbliche di comunicazione o di servizi di comunicazione
elettronica accessibili al pubblico, possono essere trattati solo se anonimio se l'utente o l'abbonato ha manifestato previamente il proprio consenso,
revocabile in ogni momento, e nella misura e per la durata necessari per
la fornitura del servizio a valore aggiunto richiesto.
2. Il fornitore del
sulla natura dei dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al
traffico che saranno sottoposti al trattamento, sugli scopi e sulla duratadi quest'ultimo, nonché sull'eventualità che i dati siano trasmessi ad un
terzo per la prestazione del servizio a valore aggiunto.
3. L'utente e l'abbonato
diversi dai dati relativi al traffico, conservano il diritto di richiedere,
gratuitamente e mediante una funzione semplice, l'interruzione temporaneadel trattamento di tali dati per ciascun collegamento alla rete o per ciascuna
trasmissione di comunicazioni.
4. Il trattamento
sensi dei commi 1, 2 e 3, è consentito unicamente ad incaricati del trattamento
che operano ai sensi dell'articolo 30, sotto la diretta autorità del fornitoredel servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico o, a seconda
dei casi, del fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del terzoche fornisce il servizio a valore aggiunto. Il trattamento è limitato a quanto
è strettamente necessario per la fornitura del servizio a valore aggiuntoe deve assicurare l'identificazione dell'incaricato che accede ai dati anche
mediante un'operazione di interrogazione automatizzata.
1. L'abbonato che
riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblicadi comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile
al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazionedell'identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla
provenienza della chiamata ricevuta. L'inefficacia della soppressione puòessere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate
di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.
per iscritto dall'abbonato specifica le modalità di ricezione delle chiamate
di disturbo e nel caso in cui sia preceduta da una richiesta telefonica è
inoltrata entro quarantotto ore.
ai sensi del comma 1 possono essere comunicati all'abbonato che dichiari
di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto a chiamate di disturbo.Per i servizi di cui al comma 1 il fornitore assicura procedure trasparenti
nei confronti degli abbonati e può richiedere un contributo spese non superiore
ai costi effettivamente sopportati.
una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico predispone procedure trasparenti per garantire, lineaper linea, l'inefficacia della soppressione dell'identificazione della linea
chiamante, nonché, ove necessario, il trattamento dei dati relativi all'ubicazione,nonostante il rifiuto o il mancato consenso temporanei dell'abbonato o dell'utente,
da parte dei servizi abilitati in base alla legge a ricevere chiamate d'emergenza.I servizi sono individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni,
sentiti il Garante e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta lemisure necessarie per consentire a ciascun abbonato, gratuitamente e mediante
una funzione semplice, di poter bloccare il trasferimento automatico delle
chiamate verso il proprio terminale effettuato da terzi.
1. Il Garante individua
con proprio provvedimento, in cooperazione con l'Autorità per le garanzienelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 154, comma 3, e in conformità
alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzodei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici
a disposizione del pubblico, anche in riferimento ai dati già raccolti prima
della data di entrata in vigore del presente codice.
di cui al comma 1 individua idonee modalità per la manifestazione del consenso
all'inclusione negli elenchi e, rispettivamente, all'utilizzo dei dati perle finalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), in base al principio
della massima semplificazione delle modalità di inclusione negli elenchia fini di mera ricerca dell'abbonato per comunicazioni interpersonali, e
del consenso specifico ed espresso qualora il trattamento esuli da tali fini,
nonché in tema di verifica, rettifica o cancellazione dei dati senza oneri.
Art. 130 - Comunicazioni indesiderate
automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato.
2. La disposizione
per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi
del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo.
3. Fuori dei casi
medesimi commi effettuate con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono
consentite ai sensi degli articoli 23 e 24.
4. Fatto salvo quanto
vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica
fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di unservizio, può non richiedere il consenso dell'interessato, sempre che si
tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato,adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione
di successive comunicazioni. L'interessato, al momento della raccolta e inoccasione dell'invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di
cui al presente comma, è informato della possibilità di opporsi in ogni momento
al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente.
caso l'invio di comunicazioni per le finalità di cui al comma 1 o, comunque,
a scopo promozionale, effettuato camuffando o celando l'identità del mittenteo senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare
i diritti di cui all'articolo 7.
violazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Garante può,
provvedendo ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera b), altresì prescriverea fornitori di servizi di comunicazione elettronica di adottare procedure
di filtraggio o altre misure praticabili relativamente alle coordinate di
posta elettronica da cui sono stati inviate le comunicazioni.
Art. 131 - Informazioni ad abbonati e utenti
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa
l'abbonato e, ove possibile, l'utente circa la sussistenza di situazioniche permettono di apprendere in modo non intenzionale il contenuto di comunicazioni
o conversazioni da parte di soggetti ad esse estranei.
2. L'abbonato informa
appreso da altri a causa del tipo di apparecchiature terminali utilizzate
o del collegamento realizzato tra le stesse presso la sede dell'abbonato
medesimo.
l'altro utente quando, nel corso della conversazione, sono utilizzati dispositivi
che consentono l'ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti.
Art. 132 - Conservazione di dati di traffico per altre finalità
quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico
sono conservati dal fornitore per trenta mesi, per finalità di accertamentoe repressione di reati, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno e delle comunicazioni,
e su conforme parere del Garante.
CAPO II - INTERNET E RETI TELEMATICHE
Art. 133 - Codice di deontologia e di buona condotta
ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitoridi servizi di comunicazione e informazione offerti mediante reti di comunicazione
elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformareuna più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di
comunicazione elettronica gestite da soggetti pubblici e privati rispettoai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento,
in particolare attraverso informative fornite in linea in modo agevole einterattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti
dei medesimi utenti e il pieno rispetto dei principi di cui all'articolo11, anche ai fini dell'eventuale rilascio di certificazioni attestanti la
qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato.
Art. 134 - Codice di deontologia e di buona condotta
ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato construmenti elettronici di rilevamento di immagini, prevedendo specifiche modalità
di trattamento e forme semplificate di informativa all'interessato per garantirela liceità e la correttezza anche in riferimento a quanto previsto dall'articolo
11.
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 135 - Codice di deontologia e di buona condotta
ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato perlo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività
di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge.
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 136 - Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano al trattamento:
b) effettuato dai
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
esclusivamente alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi
e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione artistica.
1. Ai trattamenti indicati nell'articolo 136 non si applicano le disposizioni del presente codice relative:
b) alle garanzie previste dall'articolo 27 per i dati giudiziari;
dei dati di cui al comma 1 è effettuato anche senza il consenso dell'interessato
previsto dagli articoli 23 e 26.
o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano
fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo
a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativia circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso
loro comportamenti in pubblico.
1. In caso di richiesta
dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale
degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della
notizia.
CAPO II - CODICE DI DEONTOLOGIA
Art. 139 - Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche
1. Il Garante promuove
ai sensi dell'articolo 12 l'adozione da parte del Consiglio nazionale dell'ordinedei giornalisti di un codice di deontologia relativo al trattamento dei dati
di cui all'articolo 136, che prevede misure ed accorgimenti a garanzia degliinteressati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda
quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codicepuò anche prevedere forme semplificate per le informative di cui all'articolo
13.
2. Nella fase di formazione
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che
il Consiglio è tenuto a recepire.
3. Il codice o le
dal Consiglio entro sei mesi dalla proposta del Garante sono adottati in
via sostitutiva dal Garante e sono efficaci sino a quando diviene efficace
una diversa disciplina secondo la procedura di cooperazione.
disposizioni di modificazione ed integrazione divengono efficaci quindici
giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 12.
5. In caso di violazione
il trattamento ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).
Titolo XIII - MARKETING DIRETTO
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 140 - Codice di deontologia e di buona condotta
1. Il Garante promuove,
ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologiae di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini
di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimentodi ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, prevedendo anche,
per i casi in cui il trattamento non presuppone il consenso dell'interessato,forme semplificate per manifestare e rendere meglio conoscibile l'eventuale
dichiarazione di non voler ricevere determinate comunicazioni.
PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI
Titolo I - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE
CAPO I - TUTELA DINANZI AL GARANTE
SEZIONE I - PRINCIPI GENERALI
Art. 141 - Forme di tutela
1. L'interessato può rivolgersi al Garante:
a) mediante reclamo
circostanziato nei modi previsti dall'articolo 142, per rappresentare una
violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali;
b) mediante segnalazione,
a), al fine di sollecitare un controllo da parte del Garante sulla disciplina
medesima;
c) mediante ricorso,
le modalità e per conseguire gli effetti previsti nella sezione III del presente
capo.
Art. 142 - Proposizione dei reclami
1. Il reclamo contiene
un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze
su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misurerichieste, nonché gli estremi identificativi del titolare, del responsabile,
ove conosciuto, e dell'istante.
2. Il reclamo è sottoscritto
dell'articolo 9, comma 2, ed è presentato al Garante senza particolari formalità.
Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazionee l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni
anche tramite posta elettronica, telefax o telefono.Il Garante può predisporre
un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce
la disponibilità con strumenti elettronici.
1. Esaurita l'istruttoria
preliminare, se il reclamo non è manifestamente infondato e sussistono ipresupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della
definizione del procedimento:
a) prima di prescrivere
le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensidella lettera c), può invitare il titolare, anche in contraddittorio con
l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto
anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui allalettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque,
delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare,vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per
uno o più interessati;
d) può vietare in
di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettività.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili
per il numero o per la complessità degli accertamenti.
di cui all'articolo 143 possono essere adottati anche a seguito delle segnalazioni
di cui all'articolo 141, comma 1, lettera b), se è avviata un'istruttoria
preliminare e anche prima della definizione del procedimento.
SEZIONE III - TUTELA ALTERNATIVA A QUELLA GIURISDIZIONALE
non può essere proposto se, per il medesimo oggetto e tra le stesse parti,
è stata già adita l'autorità giudiziaria.
3. La presentazione
giudiziaria tra le stesse parti e per il medesimo oggetto.
Art. 146 - Interpello preventivo
cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio imminente ed irreparabile,
il ricorso al Garante può essere proposto solo dopo che è stata avanzatarichiesta sul medesimo oggetto al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo
8, comma 1, e sono decorsi i termini previsti dal presente articolo, ovvero
è stato opposto alla richiesta un diniego anche parziale.
di cui al comma 2, se le operazioni necessarie per un integrale riscontro
alla richiesta sono di particolare complessità, ovvero ricorre altro giustificatomotivo, il titolare o il responsabile ne danno comunicazione all'interessato.
In tal caso, il termine per l'integrale riscontro è di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta medesima.
Art. 147 - Presentazione del ricorso
del ricorrente, dell'eventuale procuratore speciale, del titolare e, ove
conosciuto, del responsabile eventualmente designato per il riscontro all'interessato
in caso di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7;
presentata al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma
1, oppure del pregiudizio imminente ed irreparabile che permette di prescindere
dalla richiesta medesima;
c) gli elementi posti a fondamento della domanda;
e) il domicilio eletto ai fini del procedimento.
2. Il ricorso è sottoscritto dal ricorrente o dal procuratore speciale e reca in allegato:
a) la copia della richiesta rivolta al titolare o al responsabile ai sensi dell'articolo 8, comma 1;
b) l'eventuale procura;
altresì, la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'indicazione
di un recapito per l'invio di comunicazioni al ricorrente o al procuratore
speciale mediante posta elettronica, telefax o telefono.
al Garante e la relativa sottoscrizione è autenticata. L'autenticazione non
è richiesta se la sottoscrizione è apposta presso l'Ufficio del Garante oda un procuratore speciale iscritto all'albo degli avvocati al quale la procura
è conferita ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, ovvero
con firma digitale in conformità alla normativa vigente.
proposto solo se è trasmesso con plico raccomandato, oppure per via telematica
osservando le modalità relative alla sottoscrizione con firma digitale ealla conferma del ricevimento prescritte ai sensi dell'articolo 38, comma
2, ovvero presentato direttamente presso l'Ufficio del Garante.
Art. 148 - Inammissibilità del ricorso
b) in caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 145 e 146;
degli elementi indicati nell'articolo 147, commi 1 e 2, salvo che sia regolarizzato
dal ricorrente o dal procuratore speciale anche su invito dell'Ufficio delGarante ai sensi del comma 2, entro sette giorni dalla data della sua presentazione
o della ricezione dell'invito. In tale caso, il ricorso si considera presentato
al momento in cui il ricorso regolarizzato perviene all'Ufficio.
1. Fuori dei casi
in cui è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato, il ricorsoè comunicato al titolare entro tre giorni a cura dell'Ufficio del Garante,
con invito ad esercitare entro dieci giorni dal suo ricevimento la facoltàdi comunicare al ricorrente e all'Ufficio la propria eventuale adesione spontanea.
L'invito è comunicato al titolare per il tramite del responsabile eventualmentedesignato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, ove indicato nel ricorso.
2. In caso di adesione
è determinato in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti
inerenti al ricorso, posti a carico della controparte o compensati per giusti
motivi anche parzialmente.
dinanzi al Garante il titolare, il responsabile di cui al comma 1 e l'interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. A tal fine l'invito di
cui al comma 1 è trasmesso anche al ricorrente e reca l'indicazione del termineentro il quale il titolare, il medesimo responsabile e l'interessato possono
presentare memorie e documenti, nonché della data in cui tali soggetti possono
essere sentiti in contraddittorio anche mediante idonea tecnica audiovisiva.
4. Nel procedimento
ricorso o a seguito di eccezioni formulate dal titolare.
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di una o più perizie. Il provvedimento
che le dispone precisa il contenuto dell'incarico e il termine per la suaesecuzione, ed è comunicato alle parti le quali possono presenziare alle
operazioni personalmente o tramite procuratori o consulenti designati. Ilprovvedimento dispone inoltre in ordine all'anticipazione delle spese della
perizia.
6. Nel procedimento,
da un procuratore o da altra persona di fiducia.
risultano particolarmente complessi o vi è l'assenso delle parti il termine
di sessanta giorni di cui all'articolo 150, comma 2, può essere prorogato
per un periodo non superiore ad ulteriori quaranta giorni.
termini previsti dall'articolo 150, comma 2 e dall'articolo 151 è sospeso
di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorreredalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante tale
periodo, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensionenon opera nei casi in cui sussiste il pregiudizio di cui all'articolo 146,
comma 1, e non preclude l'adozione dei provvedimenti di cui all' articolo
150, comma 1.
Art. 150 - Provvedimenti a seguito del ricorso
1. Se la particolarità
del caso lo richiede, il Garante può disporre in via provvisoria il bloccoin tutto o in parte di taluno dei dati, ovvero l'immediata sospensione di
una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento può essere adottatoanche prima della comunicazione del ricorso ai sensi dell'articolo 149, comma
1, e cessa di avere ogni effetto se non è adottata nei termini la decisionedi cui al comma 2. Il medesimo provvedimento è impugnabile unitamente a tale
decisione.
2. Assunte le necessarie
con decisione motivata, la cessazione del comportamento illegittimo, indicando
le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato e assegnando untermine per la loro adozione. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi sessanta
giorni dalla data di presentazione, equivale a rigetto.
3. Se vi è stata previa
determina in misura forfettaria l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti
al ricorso, posti a carico, anche in parte, del soccombente o compensati
anche parzialmente per giusti motivi.
espresso, anche provvisorio, adottato dal Garante è comunicato alle parti
entro dieci giorni presso il domicilio eletto o risultante dagli atti. Ilprovvedimento può essere comunicato alle parti anche mediante posta elettronica
o telefax.
5. Se sorgono difficoltà
1 e 2, il Garante, sentite le parti ove richiesto, dispone le modalità di
attuazione avvalendosi, se necessario, del personale dell'Ufficio o della
collaborazione di altri organi dello Stato.
6. In caso di mancata
e dei diritti, o di suo rigetto, il provvedimento medesimo costituisce, per
questa parte, titolo esecutivo ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice
di procedura civile.
espresso o il rigetto tacito di cui all'articolo 150, comma 2, il titolare
o l'interessato possono proporre opposizione con ricorso ai sensi dell'articolo
152. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento.
Art. 152 - Autorità giudiziaria ordinaria
che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente
codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materiadi protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, sono attribuite
all'autorità giudiziaria ordinaria.
2. Per tutte le controversie
del tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento.
4. Se è presentato
ricorso è proposto entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. Se il ricorso è propostooltre tale termine il giudice lo dichiara inammissibile con ordinanza ricorribile
per cassazione.
5. La proposizione
gravi motivi il giudice, sentite le parti, può disporre diversamente in tutto
o in parte con ordinanza impugnabile unitamente alla decisione che definisce
il grado di giudizio.
6. Quando sussiste
i provvedimenti necessari con decreto motivato, fissando, con il medesimo
provvedimento, l'udienza di comparizione delle parti entro un termine nonsuperiore a quindici giorni. In tale udienza, con ordinanza, il giudice conferma,
modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto.
7. Il giudice fissa
ricorrente il termine perentorio entro cui notificarlo alle altre parti e
al Garante. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione
intercorrono non meno di trenta giorni.
il ricorrente non compare senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice
dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del
processo, ponendo a carico del ricorrente le spese di giudizio.
il giudice dispone, anche d'ufficio, omettendo ogni formalità non necessaria
al contraddittorio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre
la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.
il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere, nella
stessa udienza, alla discussione orale della causa, pronunciando subito dopola sentenza mediante lettura del dispositivo. Le motivazioni della sentenza
sono depositate in cancelleria entro i successivi trenta giorni. Il giudicepuò anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della
sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.
11. Se necessario,
per il deposito di note difensive e rinviare la causa all'udienza immediatamente
successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della
sentenza.
12. Con la sentenza
20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), quando è necessario anche in relazione
all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile, accoglieo rigetta la domanda, in tutto o in parte, prescrive le misure necessarie,
dispone sul risarcimento del danno, ove richiesto, e pone a carico della
parte soccombente le spese del procedimento.
14. Le disposizioni
10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.
CAPO I - IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 153 - Il Garante
1. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
collegiale costituito da quattro componenti, eletti due dalla Camera dei
deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato. I componentisono scelti tra persone che assicurano indipendenza e che sono esperti di
riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica, garantendo
la presenza di entrambe le qualificazioni.
nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di parità. Eleggono
altresì un vice presidente, che assume le funzioni del presidente in caso
di sua assenza o impedimento.
i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati
per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il presidente e icomponenti non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale
o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati, né ricoprire cariche elettive.
della nomina il presidente e i componenti sono collocati fuori ruolo se dipendenti
di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività di servizio; se professoriuniversitari di ruolo, sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi
dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori ruolo o
in aspettativa non può essere sostituito.
una indennità di funzione non eccedente, nel massimo, la retribuzione spettante
al primo presidente della Corte di cassazione. Ai componenti compete un'indennitànon eccedente nel massimo, i due terzi di quella spettante al presidente.
Le predette indennità di funzione sono determinate dall'articolo 6 del decretodel Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501, in misura tale da
poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
7. Alle dipendenze del Garante è posto l'Ufficio di cui all'articolo 156.
previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio
e in conformità al presente codice, ha il compito di:
i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e
in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione;
e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o
dalle associazioni che li rappresentano;
c) prescrivere anche
fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi
dell'articolo 143;
d) vietare anche d'ufficio,
il blocco ai sensi dell'articolo 143, e di adottare gli altri provvedimenti
previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;
e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'articolo 12 e dell'articolo 139;
e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità
di tutelare i diritti di cui all'articolo 2 anche a seguito dell'evoluzione
del settore;
tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei
dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza
dei dati;
configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle funzioni;
l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'articolo 37;
una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente
codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello cui si riferisce.
2. Il Garante svolge
altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materiadi trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi
o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:
a) dalla legge 30
settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzionedei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla
relativa convenzione di applicazione;
b) dalla legge 23
della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);
(Ce) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio
1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della
convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;
(Ce) n. 2725/2000 del Consiglio, dell' 11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac"
per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della
convenzione di Dublino;
della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento
automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità
designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13
della convenzione medesima.
con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi
compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altraautorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni
di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comuneinteresse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato
addetto ad altra autorità.
4. Il Presidente del
della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi
suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.
5. Fatti salvi i termini
nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso
il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizionedel parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il
termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto peruna sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni
dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate.
emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente
codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della
cancelleria, al Garante.
CAPO II - L'UFFICIO DEL GARANTE
Art. 155 - Principi applicabili
1. All'Ufficio del
Garante, al fine di garantire la responsabilità e l'autonomia ai sensi dellalegge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principiriguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento,
nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni di indirizzo e dicontrollo, attribuite agli organi di vertice, e le funzioni di gestione attribuite
ai dirigenti. Si applicano altresì le disposizioni del medesimo decreto legislativo
n. 165 del 2001 espressamente richiamate dal presente codice.
Art. 156 - Ruolo organico e personale
2. Il ruolo organico del personale dipendente è stabilito nel limite di cento unità.
3. Con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, il Garante definisce:
a) l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 154;
carriere e le modalità di reclutamento del personale secondo le procedure
previste dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
c) la ripartizione dell'organico tra le diverse aree e qualifiche;
giuridico ed economico del personale, secondo i criteri previsti dalla legge
31 luglio 1997, n. 249 e successive modificazioni e, per gli incarichi dirigenziali,dagli articoli 19, comma 6, e 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative.Nelle more della più
generale razionalizzazione del trattamento economico delle autorità amministrative
indipendenti, al personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento
economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
e la contabilità, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello
Stato, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nel quale sono iscrittele somme già versate nella contabilità speciale, nonché l'individuazione
dei casi di riscossione e utilizzazione dei diritti di segreteria o di corrispettiviper servizi resi in base a disposizioni di legge secondo le modalità di cui
all'articolo 6, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni
pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo o equiparatinelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai
sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente,
a venti unità e per non oltre il venti per cento delle qualifiche dirigenziali,lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale
di cui al presente comma è corrisposta un'indennità pari all'eventuale differenzatra il trattamento erogato dall'amministrazione o dall'ente di provenienza
e quello spettante al personale di ruolo, sulla base di apposita tabelladi corrispondenza adottata dal Garante, e comunque non inferiore al cinquanta
per cento della retribuzione in godimento, con esclusione dell'indennità
integrativa speciale.
personale di ruolo, l'Ufficio può assumere direttamente dipendenti con contratto
a tempo determinato, in numero non superiore a venti unità ivi compresi i
consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 7.
la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedono, il Garante
può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati in base allevigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti a tempo determinato,
di durata non superiore a due anni, che possono essere rinnovati per non
più di due volte.
all'Ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti al segreto su ciò di
cui sono venuti a conoscenza, nell'esercizio delle proprie funzioni, in ordine
a notizie che devono rimanere segrete.
del Garante addetto agli accertamenti di cui all'articolo 158 riveste, in
numero non superiore a cinque unità, nei limiti del servizio cui è destinatoe secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente
di polizia giudiziaria.
10. Le spese di funzionamento
dello Stato e iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il rendiconto della gestione finanziaria
è soggetto al controllo della Corte dei conti.
CAPO III - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
Art. 157 - Richiesta di informazioni e di esibizione di documenti
1. Per l'espletamento
dei propri compiti il Garante può richiedere al titolare, al responsabile,
all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni e di esibire documenti.
disporre accessi a banche di dati, archivi o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazionicomunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento
dei dati personali.
2. I controlli di
anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti
dimora o nelle relative appartenenze, sono effettuati con l'assenso informato
del titolare o del responsabile, oppure previa autorizzazione del presidentedel tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento,
il quale provvede con decreto motivato senza ritardo, al più tardi entrotre giorni dal ricevimento della richiesta del Garante quando è documentata
l'indifferibilità dell'accertamento.
1. Il personale operante,
munito di documento di riconoscimento, può essere assistito ove necessarioda consulenti tenuti al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Nel
procedere a rilievi e ad operazioni tecniche può altresì estrarre copia diogni atto, dato e documento, anche a campione e su supporto informatico o
per via telematica. Degli accertamenti è redatto sommario verbale nel quale
sono annotate anche le eventuali dichiarazioni dei presenti.
i quali sono eseguiti gli accertamenti è consegnata copia dell'autorizzazione
del presidente del tribunale, ove rilasciata. I medesimi soggetti sono tenutia farli eseguire e a prestare la collaborazione a tal fine necessaria. In
caso di rifiuto gli accertamenti sono comunque eseguiti e le spese in talcaso occorrenti sono poste a carico del titolare con il provvedimento che
definisce il procedimento, che per questa parte costituisce titolo esecutivo
ai sensi degli articoli 474 e 475 del codice di procedura civile.
se effettuati presso il titolare o il responsabile, sono eseguiti dandone
informazione a quest'ultimo o, se questo è assente o non è designato, agliincaricati. Agli accertamenti possono assistere persone indicate dal titolare
o dal responsabile.
diversamente nel decreto di autorizzazione del presidente del tribunale,
l'accertamento non può essere iniziato prima delle ore sette e dopo le oreventi, e può essere eseguito anche con preavviso quando ciò può facilitarne
l'esecuzione.
5. Le informative,
157 e 158 possono essere trasmessi anche mediante posta elettronica e telefax.
indizi di reato si osserva la disposizione di cui all'articolo 220 delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
Art. 160 - Particolari accertamenti
di dati personali indicati nei titoli I, II e III della Parte II gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un componente designato dal Garante.
non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante
indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazionie ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato,
a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo esito,se ciò non pregiudica azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica o di prevenzione e repressione di reati o ricorrono motivi di difesa
o di sicurezza dello Stato.
non sono delegabili. Quando risulta necessario in ragione della specificità
della verifica, il componente designato può farsi assistere da personalespecializzato tenuto al segreto ai sensi dell'articolo 156, comma 8. Gli
atti e i documenti acquisiti sono custoditi secondo modalità tali da assicurarnela segretezza e sono conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante
e, se necessario per lo svolgimento delle funzioni dell'organo, da un numerodelimitato di addetti all'Ufficio individuati dal Garante sulla base di criteri
definiti dal regolamento di cui all'articolo 156, comma 3, lettera a).
4. Per gli accertamenti
da segreto di Stato il componente designato prende visione degli atti e dei
documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni del Garante.
5. Nell'effettuare
il Garante adotta idonee modalità nel rispetto delle reciproche attribuzioni
e della particolare collocazione istituzionale dell'organo procedente. Gliaccertamenti riferiti ad atti di indagine coperti dal segreto sono differiti,
se vi è richiesta dell'organo procedente, al momento in cui cessa il segreto.
6. La validità, l'efficacia
basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge
o di regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali
nella materia civile e penale.
TITOLO III - SANZIONI
CAPO I - VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 161 - Omessa o inidonea informativa all'interessato
1. La violazione delle
disposizioni di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativadel pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi
di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specificiai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio
per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La sommapuò essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione
delle condizioni economiche del contravventore.
1. La cessione dei
dati in violazione di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera
b), o di altre disposizioni in materia di disciplina del trattamento deidati personali è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da cinque mila euro a trentamila euro.2 La violazione della
disposizione di cui all'articolo 84, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 163 - Omessa o incompleta notificazione
tenuto, non provvede tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli
37 e 38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a sessantamila
euro e con la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione,per intero o per estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento
che la applica.
1. Chiunque omette
di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dal Garante
ai sensi degli articoli 15o, comma 2, e 157 è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da quattromila euro a ventiquattro mila euro.
Art. 165 - Pubblicazione del provvedimento del Garante
agli articoli 161, 162 e 164 può essere applicata la sanzione amministrativa
accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per
estratto, in uno o più giornali indicati nel provvedimento che la applica.
Art. 166 - Procedimento di applicazione
a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo
e all'articolo 179, comma 3, è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnatial fondo di cui all'articolo 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente
per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h),
e 158.
Art. 167 - Trattamento illecito di dati
1. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altriprofitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali
in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130,ovvero in applicazione dell'articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento,
con la reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazione
o diffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarne per sé o per altri
profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personaliin violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e
11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione
da uno a tre anni.
Art. 168 - Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante
1. Chiunque, nella
notificazione di cui all'articolo 37 o in comunicazioni, atti, documentio dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante o nel
corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanzeo produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il fatto costituisca
più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
1. Chiunque, essendovi
tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall'articolo 33 è punitocon l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a cinquantamila
euro.
2. All'autore del
atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario,prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà
dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi.Nei sessanta giorni
successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento alla prescrizione,l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto
del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione. L'adempimento
e il pagamento estinguono il reato.
L'organo che impartisce
la prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive
modificazioni, in quanto applicabili.
1. Chiunque, essendovi
tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi degliarticoli 26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1, lettera c), è
punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
1. La violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni
di cui all'articolo 38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente codice importa la pubblicazione della sentenza.
Titolo IV - DISPOSIZIONI MODIFICATIVE, ABROGATIVE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I - DISPOSIZIONI DI MODIFICA
Art. 173 - Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
1. La legge 30 settembre
1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocollie degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione
di applicazione, è così modificata:
"2. Le richieste
di accesso, rettifica o cancellazione, nonché di verifica, di cui, rispettivamente,agli articoli 109, 110 e 114, paragrafo 2, della Convenzione, sono rivolte
all'autorità di cui al comma 1.";
b) il comma 2 dell'articolo 10 è soppresso;
"11. 1. L'autorità
di controllo di cui all'articolo 114 della Convenzione è il Garante per la
protezione dei dati personali. Nell'esercizio dei compiti ad esso demandatiper legge, il Garante esercita il controllo sui trattamenti di dati in applicazione
della Convenzione ed esegue le verifiche previste nel medesimo articolo 114,anche su segnalazione o reclamo dell'interessato all'esito di un inidoneo
riscontro alla richiesta rivolta ai sensi dell'articolo 9, comma 2, quandonon è possibile fornire al medesimo interessato una risposta sulla base degli
elementi forniti dall'autorità di cui all'articolo 9, comma 1.2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.";
d) l'articolo 12 è abrogato.
Art. 174 - Notifiche di atti e vendite giudiziarie
1. All'articolo 137 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:
non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel
caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziarioconsegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede
a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione,dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso.Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni
di cui al terzo comma si applicano anche alle comunicazioni effettuate con
biglietto di cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.".
dell'articolo 138 del codice di procedura civile, le parole da: "può sempre
eseguire" a "destinatario," sono sostituite dalle seguenti: "esegue lanotificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie
del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile,".
3. Nel quarto comma dell'articolo 139 del codice di procedura civile, la parola: "l'originale" è sostituita dalle seguenti: "una ricevuta".
5. All'articolo 142 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora
o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratorea norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario
per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copiaal pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari
esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.";
b) nell'ultimo comma le parole: "ai commi precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "al primo comma".
6. Nell'articolo 143, primo comma, del codice di procedura civile, sono soppresse le parole da: ", e mediante" fino alla fine del periodo.
primo comma, del codice di procedura civile dopo le parole: "maggiore celerità"
sono aggiunte le seguenti: ", di riservatezza o di tutela della dignità".
8. All'articolo 250 del codice di procedura civile dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
"L'intimazione
di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario
o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata.".
10. All'articolo 570,
soppresse e le parole da: "informazioni" fino alla fine sono sostituite dalle
seguenti: "informazioni, anche relative alle generalità del debitore,possono essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque vi abbia
interesse".
11. All'articolo 14,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Quando la notificazione non
può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità
previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice. ".
"Articolo 15-bis.
(Notificazioni di atti e documenti, comunicazioni ed avvisi) 1. Alla notificazionedi atti e di documenti da parte di organi delle pubbliche amministrazioni
a soggetti diversi dagli interessati o da persone da essi delegate, nonchéa comunicazioni ed avvisi circa il relativo contenuto, si applicano le disposizioni
contenute nell'articolo 137, terzo comma, del codice di procedura civile.Nei biglietti e negli inviti di presentazione sono indicate le informazioni
strettamente necessarie a tale fine.".
" 3. L'atto
è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regolamediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile,
alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essereeseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia
giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezioneper il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla
inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologicodella notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale
e alla copia dell'atto.";
b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non
in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni
strettamente necessarie.".
comma 6, del codice di procedura penale le parole: "è scritta all'esterno
del plico stesso" sono sostituite dalle seguenti: "è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3".
15. All'art. 80 delle
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il comma 1 è sostituito dal seguente:
del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa
le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del
codice.".
secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: "L'agente postale rilascia
avviso" sono inserite le seguenti: ", in busta chiusa, del deposito".
1. Il trattamento
effettuato per il conferimento delle notizie ed informazioni acquisite nelcorso di attività amministrative ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della
legge 26 marzo 2001, n. 128, e per le connessioni di cui al comma 3 del medesimoarticolo è oggetto di comunicazione al Garante ai sensi dell'articolo 39,
commi 2 e 3.
2. I dati personali
altri soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, senza l'ausilio di strumenti
elettronici anteriormente alla data di entrata in vigore del presente codice,in sede di applicazione del presente codice possono essere ulteriormente
trattati se ne è verificata l'esattezza, completezza ed aggiornamento ai
sensi dell'articolo 11.
"Art. 10 (Controlli)
1. Il controllo
sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante per la protezione dei
dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere utilizzati
in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizionedelle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quandonel corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata
l'erroneità o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimitàdel loro trattamento, l'autorità precedente ne dà notizia al Garante per
la protezione dei dati personali.
3. La persona alla
che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intellegibile e, se i dati
risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento,
la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4. Esperiti i necessari
accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non oltre trenta giorni
dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può omettere di provvederesulla richiesta se ciò può pregiudicare azioni od operazioni a tutela dell'ordine
e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità,
dandone informazione al Garante per la protezione dei dati personali.
a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati
anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge odi regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare
del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare la rettifica,l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei
dati medesimi.".
1. Nell'articolo 24,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole: "mediante strumenti
informatici" sono inserite le seguenti: ", fuori dei casi di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono, ".
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, dopo il comma
1 è inserito il seguente:
"1-bis. I criteri
di organizzazione di cui al presente articolo sono attuati nel rispetto della
disciplina in materia di trattamento dei dati personali.".
1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente: "1. E' istituito il Centro nazionale per l'informaticanella pubblica amministrazione, che opera presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'attuazione delle politiche del Ministro per l'innovazionee le tecnologie, con autonomia tecnica, funzionale, amministrativa, contabile
e finanziaria e con indipendenza di giudizio.".
4. Al Centro nazionale
l'articolo 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché le vigenti
modalità di finanziamento nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Centro nazionale propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'adozione
di regolamenti concernenti la sua organizzazione, il suo funzionamento, l'amministrazionedel personale, l'ordinamento delle carriere, nonché la gestione delle spese
nei limiti previsti dal presente decreto.".
6. La denominazione:
vigente normativa è sostituita dalla seguente: "Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione".
Art. 177 - Disciplina anagrafica, dello stato civile e delle liste elettorali
1. Il comune può utilizzare
gli elenchi di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente dellaRepubblica 30 maggio 1989, n. 223, per esclusivo uso di pubblica utilità
anche in caso di applicazione della disciplina in materia di comunicazione
istituzionale.
L'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che
abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000,
n. 396.".
3. Il rilascio degli
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è consentito solo
ai soggetti cui l'atto si riferisce, oppure su motivata istanza comprovantel'interesse personale e concreto del richiedente a fini di tutela di una
situazione giuridicamente rilevante, ovvero decorsi settanta anni dalla formazione
dell'atto.
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967,
n. 223, sono soppresse le lettere d) ed e).
5. Nell'articolo 51
comma è sostituto dal seguente: "Le liste elettorali possono essere rilasciate
in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettoratoattivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica,
o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo
o diffuso.".
1. Nell'articolo 27,
terzo e quinto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia dilibretto sanitario personale, dopo le parole: "il Consiglio sanitario nazionale"
e prima della virgola sono inserite le seguenti: "e il Garante per la protezione dei dati personali".
2. All'articolo 5
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1.
L'operatore sanitario e ogni altro soggetto che viene a conoscenza di uncaso di AIDS, ovvero di un caso di infezione da HIV, anche non accompagnato
da stato morboso, è tenuto a prestare la necessaria assistenza e ad adottareogni misura o accorgimento occorrente per la tutela dei diritti e delle libertà
fondamentali dell'interessato, nonché della relativa dignità.";
b) nel comma 2, le parole: "decreto del Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti:
"decreto del Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali".
3. Nell'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni,in materia di medicinali per uso umano, è inserito, in fine, il seguente
periodo:"Decorso tale periodo
il farmacista distrugge le ricette con modalità atte ad escludere l'accesso
di terzi ai dati in esse contenuti. ".
comma 1, del decreto del Ministro della sanità in data 11 febbraio 1997,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 72 del 27 marzo 1997, in materia diimportazione di medicinali registrati all'estero, sono soppresse le lettere
f) ed h).
5. Nel comma 1, primo
con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, le parole da: "riguarda
anche" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "è acquisito unitamente al consenso relativo al trattamento dei dati personali".
2. Nell'articolo 38, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono soppresse le parole: "4," e ",8".
12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, in materia di contratti
a distanza, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ovvero, limitatamente alla violazione di cui all'articolo 10, al Garante per la protezione dei dati personali".
4. Dopo l'articolo
testo unico in materia di beni culturali e ambientali, è inserito il seguente:
"Articolo 107-bis.
1. I documenti
per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi dell'articolo 107, comma
2, conservano il loro carattere riservato e non possono essere diffusi.
detenuti presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato sono
conservati e consultabili anche in caso di esercizio dei diritti dell'interessatoai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, qualora ciò
risulti necessario per scopi storici. Ai documenti è allegata la documentazionerelativa all'esercizio dei diritti. Su richiesta di chiunque vi abbia interesse
ai sensi del medesimo articolo 13, può essere comunque disposto il bloccodei dati personali, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo
di lesione della dignità, della riservatezza o dell'identità personale degli
interessati e i dati non siano di rilevante interesse pubblico".
CAPO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 180 - Misure di sicurezza
1. Le misure minime
di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non eranopreviste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318,
sono adottate entro il 30 giugno 2005.
2. Il titolare che
che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata
applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondentimodalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in
un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza
idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui
all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 settembre 2005.
1. Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 2004, in sede di prima applicazione del presente codice:
con atto di natura regolamentare dei tipi di dati e di operazioni ai sensi
degli articoli 20, commi 2 e 3, e 21, comma 2, è effettuata, ove mancante,
entro il 31 dicembre 2005;
da rendere nota agli interessati ai sensi dell'articolo 26, commi 3, lettera
a), e 4, lettera a), è adottata, ove mancante, entro il 30 giugno 2004;
c) le notificazioni previste dall'articolo 37 sono effettuate entro il 30 aprile 2004;
per l'informativa e la manifestazione del consenso, ove necessario, possono
essere utilizzate dal medico di medicina generale, dal pediatra di liberascelta e dagli organismi sanitari anche in occasione del primo ulteriore
contatto con l'interessato, al più tardi entro il 30 settembre 2004;
f) l'utilizzazione dei modelli di cui all'articolo 87, comma 2, è obbligatoria a decorrere dal 1 gennaio 2005.
2. Le disposizioni
di cui all'articolo 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30settembre 1963, n. 1409, introdotto dall'articolo 9 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 281, restano in vigore fino alla data di entrata in vigore
del presente codice.
dei trattamenti e dei titolari di cui agli articoli 46 e 53, da riportare
nell'allegato C), è effettuata in sede di prima applicazione del presente
codice entro il 30 giugno 2004.
eventualmente trasferito al Garante ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, utilizzato per le opportune verifiche, continua
ad essere successivamente archiviato o distrutto in base alla normativa vigente.
5. L'omissione delle
52, comma 4, è effettuata sulle sentenze o decisioni pronunciate o adottate
prima dell'entrata in vigore del presente codice solo su diretta richiestadell'interessato e limitatamente ai documenti pubblicati mediante rete di
comunicazione elettronica o sui nuovi prodotti su supporto cartaceo o elettronico.I sistemi informativi utilizzati ai sensi dell'articolo 51, comma 1, sono
adeguati alla medesima disposizione entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice.
religiose che, prima dell'adozione del presente codice, abbiano determinato
e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'articolo
26, comma 3, lettera a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime.
Art. 182 - Ufficio del Garante
la continuità delle attività istituzionali, in sede di prima applicazione
del presente codice e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il Garante:
i presupposti per l'inquadramento in ruolo, al livello iniziale delle rispettive
qualifiche e nei limiti delle disponibilità di organico, del personale appartenentead amministrazioni pubbliche o ad enti pubblici in servizio presso l'Ufficio
del Garante in posizione di fuori ruolo o equiparato alla data di pubblicazione
del presente codice;
b) può prevedere riserve
delle disponibilità di organico, per il personale non di ruolo in servizio
presso l'Ufficio del Garante che abbia maturato un'esperienza lavorativa
presso il Garante di almeno un anno.
c) il decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123;
e) l'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 135;
g) il decreto legislativo 6 novembre 1998, n. 389;
h) il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 51;
l) il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, ad eccezione degli articoli 8, comma 1, 11 e 12;
n) il decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 467;
2. Dalla data di entrata
in vigore del presente codice sono abrogati gli articoli 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1998, n. 501.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice sono o restano, altresì, abrogati:
a) l'art. 5, comma 9, del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, in materia di malattie rare;
c) l'articolo 4, comma 3, della legge 6 marzo 2001, n. 52, in materia di donatori midollo osseo;
d) l'articolo 16,
n. 445, in materia di certificati di assistenza al parto;
5, del decreto del Ministro della sanità 27 ottobre 2000, n. 380, in materia
di flussi informativi sui dimessi dagli istituti di ricovero;
f) l'articolo 2, comma 5-quater1,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, e successive modificazioni,
in materia di banca dati sinistri in ambito assicurativo;
g) l'articolo 6, comma
di dati a fini di ricerca e collaborazione in campo scientifico e tecnologico;
i) l'articolo 8, quarto comma, e l'articolo 9, quarto comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
divengono efficaci le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta
di cui all'articolo 118, i termini di conservazione dei dati personali individuatiai sensi dell'articolo 119, eventualmente previsti da norme di legge o di
regolamento, si osservano nella misura indicata dal medesimo codice.
Art. 184 - Attuazione di direttive europee
1. Le disposizioni
del presente codice danno attuazione alla direttiva 96/45/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, e alla direttiva 2002/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002.
2. Quando leggi, regolamenti
31 dicembre 1996, n. 675, e in altre disposizioni abrogate dal presente codice,
il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del
presente codice secondo la tavola di corrispondenza riportata in allegato.
3. Restano ferme le
più restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
Art. 185 - Allegazione dei codici di deontologia e di buona condotta
oltre ai codici di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, quelli promossi ai sensi
degli articoli 25 e 31 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e già pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana alla data di emanazione del presente codice.
di cui al presente codice entrano in vigore il 1° gennaio 2004, ad eccezione
delle disposizioni di cui agli articoli 156, 176, commi 3, 4, 5 e 6 e 182,che entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente codice. Dalla medesima data si osservano altresì i termini in materia
di ricorsi di cui agli articoli 149, comma 8, e 150, comma 2.
Il presente codice,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degliatti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2003
|
Berlusconi - Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella - Ministro per la funzione pubblica
Castelli - Ministro della giustizia Frattini - Ministro degli affari esteri
Gasparri - Ministro delle comunicazioni |
Visto, - Il Guardasigilli: Castelli
ALLEGATO B
(Artt. da 33 a 36 del codice)
Trattamenti con strumenti elettronici
Modalità
tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato
e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:
Sistema di autenticazione informatica
Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli
incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamentodi una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o
a un insieme di trattamenti.Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione
dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamentedal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso
esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativoo a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato,
eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale
e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta
da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettroniconon lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa
non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificatada quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi.
In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave
è modificata almeno ogni tre mesi.
Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.
Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate,
salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che
consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.
accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.
Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente
mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione,sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare
chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilitàdi dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento
dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire peresclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso
la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativasegretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati
della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato
dell'intervento effettuato.
Le disposizioni sul sistema di autenticazione di cui ai precedenti punti
e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei
dati personali destinati alla diffusione.
diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.
I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee
di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del
trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare
le operazioni di trattamento.
Periodicamente, e comunque almeno annualmente, è verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.
Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti allagestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli
incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei
relativi profili di autorizzazione.
I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.
Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire
la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuatialmeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
l'aggiornamento è almeno semestrale.
Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.
Documento programmatico sulla sicurezza
Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili
o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato,un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni
riguardo:
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;
19.4.
nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro
custodia e accessibilità;
19.5.
dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto
23;
19.6.
renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili
per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezionedei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle
responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misureminime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento
dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni,o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al
trattamento di dati personali;
19.7.
minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in
conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;
per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura
o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari
I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all' art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.
Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso
dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare
accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati
da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, sele informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili
e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in
tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a
sette giorni.
Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano
il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto
dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificaredirettamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono
trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soliincaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad
accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al lorotrattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi
equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.
esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore
una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità
alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.
Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio,
se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico
sulla sicurezza.
Modalità
tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato,e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli
elettronici:ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni
di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambitodell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione
dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degliincaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei
relativi profili di autorizzazione.
Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari
sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativicompiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati
fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive
di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate.
L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato.
Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate
e registrate.
gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli
accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sonopreventivamente autorizzate.