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PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Diritto alla protezione dei dati personali
unico, di seguito denominato "codice", garantisce che il trattamento dei
dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali,nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza,
all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
2. Il trattamento dei
diritti e delle libertà di cui al comma 1 nel rispetto dei principi di semplificazione,
armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizioda parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte
dei titolari del trattamento.
1. I sistemi informativi
e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazionedi dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento
quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzatemediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano
di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
a) " - trattamento",
qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio
di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione,la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la
selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, ilblocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione
di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) " - dato personale",
od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante
riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione
personale;
i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesionea partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma
1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313,in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato
o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente adaltro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento
di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza;
la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi
altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento
di dati personali;
i) " - interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
l) " - comunicazione",
dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato,
dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la
loro messa a disposizione o consultazione;
il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque
forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
n) " - dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
p) " - banca di dati", qualsiasi complesso organizzato di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti;
2. Ai fini del presente codice si intende, inoltre, per:
a) " - comunicazione elettronica",
ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggettitramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico.
Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazioneelettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse
informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato
o identificabile;
la connessione istituita da un servizio telefonico accessibile al pubblico,
che consente la comunicazione bidirezionale in tempo reale;
c) " - reti di comunicazione elettronica",
e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio,
a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, incluse le retisatellitari, le reti terrestri mobili e fisse a commutazione di circuito
e a commutazione di pacchetto, compresa Internet, le reti utilizzate perla diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui sono utilizzatiper trasmettere i segnali, le reti televisive via cavo, indipendentemente
dal tipo di informazione trasportato;
d) " - rete pubblica di comunicazioni",
per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione
di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazionie i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare
radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lettera c), della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;
f) " - abbonato",
un contratto con un fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili
al pubblico per la fornitura di tali servizi, o comunque destinatario di
tali servizi tramite schede prepagate;
qualsiasi persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico, per motivi privati o commerciali, senza esservi
necessariamente abbonata;
qualsiasi dato sottoposto a trattamento ai fini della trasmissione di una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione;
i) " - dati relativi all'ubicazione",
posizione geografica dell'apparecchiatura terminale dell'utente di un servizio
di comunicazione elettronica accessibile al pubblico;
l) " - servizio a valore aggiunto",
dati relativi all'ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, oltre
a quanto è necessario per la trasmissione di una comunicazione o della relativa
fatturazione;
messaggi contenenti testi, voci, suoni o immagini trasmessi attraverso una
rete pubblica di comunicazione, che possono essere archiviati in rete o nell'apparecchiatura
terminale ricevente, fino a che il ricevente non ne ha preso conoscenza.
3. Ai fini del presente codice si intende, altresì, per:
a) " - misure minime",
il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche
e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione
richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31;
gli elaboratori, i programmi per elaboratori e qualunque dispositivo elettronico
o comunque automatizzato con cui si effettua il trattamento;
c) " - autenticazione informatica", l'insieme degli strumenti elettronici e delle procedure per la verifica anche indiretta dell'identità;
i dati ed i dispositivi, in possesso di una persona, da questa conosciuti
o ad essa univocamente correlati, utilizzati per l' autenticazione informatica;
e) " - parola chiave",
ed a questa nota, costituita da una sequenza di caratteri o altri dati in
forma elettronica;
l'insieme delle informazioni, univocamente associate ad una persona, che
consente di individuare a quali dati essa può accedere, nonché i trattamenti
ad essa consentiti;
l'insieme degli strumenti e delle procedure che abilitano l'accesso ai dati
e alle modalità di trattamento degli stessi, in funzione del profilo di autorizzazione
del richiedente.
4. Ai fini del presente codice si intende per:
a) " - scopi storici", le finalità di studio, indagine, ricerca e documentazione di figure, fatti e circostanze del passato;
c) " - scopi scientifici",
delle conoscenze scientifiche in uno specifico settore.
Art. 5 - Oggetto ed ambito di applicazione
disciplina il trattamento di dati personali, anche detenuti all'estero, effettuato
da chiunque è stabilito nel territorio dello Stato o in un luogo comunque
soggetto alla sovranità dello Stato.
si applica anche al trattamento di dati personali effettuato da chiunque
è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europeae impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato
anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati soloai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. In caso di applicazione
del presente codice, il titolare del trattamento designa un proprio rappresentantestabilito nel territorio dello Stato ai fini dell'applicazione della disciplina
sul trattamento dei dati personali.
3. Il trattamento di
è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati
ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ognicaso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di
cui agli articoli 15 e 31.
1. Le disposizioni contenute
nella presente Parte si applicano a tutti i trattamenti di dati, salvo quanto
previsto, in relazione ad alcuni trattamenti, dalle disposizioni integrative
o modificative della Parte II.
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali chelo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in
forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
b) delle finalità e modalità del trattamento;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
b) la cancellazione,
di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento sirivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato.
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario
o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale - .
Art. 8 - Esercizio dei diritti
all'articolo 7 sono esercitati con richiesta rivolta senza formalità al titolare
o al responsabile, anche per il tramite di un incaricato, alla quale è fornito
idoneo riscontro senza ritardo.
all'articolo 7 non possono essere esercitati con richiesta al titolare o
al responsabile o con ricorso ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti
di dati personali sono effettuati:
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in materia di riciclaggio;
b) in base alle disposizioni
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, in materia
di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di
legge, per esclusive finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria,al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi
e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo
derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
di comunicazione elettronica accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivoe concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 397;
g) per ragioni di giustizia,
della magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero della giustizia;
3. Il Garante, anche
b), d), e) ed f), provvede nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e,
nei casi di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede nei
modi di cui all'articolo 160.
4. L'esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, quando non riguarda dati di carattere oggettivo, puòavere luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione di dati
personali di tipo valutativo, relativi a giudizi, opinioni o ad altri apprezzamentidi tipo soggettivo, nonché l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni
in via di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9 - Modalità di esercizio
al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera
raccomandata, telefax o posta elettronica. Il Garante può individuare altroidoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche. Quando riguarda
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, la richiestapuò essere formulata anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente
a cura dell'incaricato o del responsabile.
2. Nell'esercizio dei
delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato
può, altresì, farsi assistere da una persona di fiducia.
3. I diritti di cui
essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato
o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. L'identità dell'interessato
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento
di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisceo allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza
di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostaticanon autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato. Se l'interessato
è una persona giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è avanzata
dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi statuti od ordinamenti.
5. La richiesta di cui
e può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo
non minore di novanta giorni.
1. Per garantire l'effettivo
esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 il titolare del trattamento è
tenuto ad adottare idonee misure volte, in particolare:
a) ad agevolare l'accesso
ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego diappositi programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata selezione dei
dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili;
b) a semplificare le
di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
a cura del responsabile o degli incaricati e possono essere comunicati al
richiedente anche oralmente, ovvero offerti in visione mediante strumentielettronici, sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità delle informazioni. Se vi è richiesta,si provvede alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
3. Salvo che la richiesta
categorie di dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti
i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati dal titolare.Se la richiesta è rivolta ad un esercente una professione sanitaria o ad
un organismo sanitario si osserva la disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1.
dei dati risulta particolarmente difficoltosa il riscontro alla richiesta
dell'interessato può avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna
in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
la comunicazione in forma intelligibile dei dati non riguarda dati personali
relativi a terzi, salvo che la scomposizione dei dati trattati o la privazione
di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.
dei dati è effettuata in forma intelligibile anche attraverso l'utilizzo
di una grafia comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle sonoforniti, anche mediante gli incaricati, i parametri per la comprensione del
relativo significato.
della richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non
risulta confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, puòessere chiesto un contributo spese non eccedente i costi effettivamente sopportati
per la ricerca effettuata nel caso specifico - .
8. Il contributo di
con provvedimento di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente
in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti elettronicie la risposta è fornita oralmente. Con il medesimo provvedimento il Garante
può prevedere che il contributo possa essere chiesto quando i dati personalifigurano su uno speciale supporto del quale è richiesta specificamente la
riproduzione, oppure quando, presso uno o più titolari, si determina un notevoleimpiego di mezzi in relazione alla complessità o all'entità delle richieste
ed è confermata l'esistenza di dati che riguardano l'interessato.
9. Il contributo di
ovvero mediante carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto della
ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici giorni da tale riscontro.
CAPO I - REGOLE PER TUTTI I TRATTAMENTI
Art. 11 - Modalità del trattamento e requisiti dei dati
b) raccolti e registrati
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
e) conservati in una
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati
raccolti o successivamente trattati.
trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento
dei dati personali non possono essere utilizzati.
1. Il Garante promuove
nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio dirappresentatività e tenendo conto dei criteri direttivi delle raccomandazioni
del Consiglio d'Europa sul trattamento di dati personali, la sottoscrizionedi codici di deontologia e di buona condotta per determinati settori, ne
verifica la conformità alle leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esamedi osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione
e il rispetto.
Repubblica italiana a cura del Garante e, con decreto del Ministro della
giustizia, sono riportati nell'allegato A) del presente codice.
3. Il rispetto delle
essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali
effettuato da soggetti privati e pubblici.
4. Le disposizioni
di dati per finalità giornalistiche promosso dal Garante nei modi di cui
al comma 1 e all'articolo 139.
1. L'interessato o
la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente
informati oralmente o per iscritto circa:
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
d) i soggetti o le
o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
f) gli estremi identificativi
ai sensi dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare ha designato
più responsabili è indicato almeno uno di essi, indicando il sito della retedi comunicazione o le modalità attraverso le quali è conoscibile in modo
agevole l'elenco aggiornato dei responsabili. Quando è stato designato unresponsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti
di cui all'articolo 7, è indicato tale responsabile.
cui al comma 1 contiene anche gli elementi previsti da specifiche disposizioni
del presente codice e può non comprendere gli elementi già noti alla personache fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare in concreto l'espletamento,
da parte di un soggetto pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolteper finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
3. Il Garante può individuare
in particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione al pubblico.
non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1,
comprensiva delle categorie di dati trattati, è data al medesimo interessatoall'atto della registrazione dei dati o, quando è prevista la loro comunicazione,
non oltre la prima comunicazione.
5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
b) i dati sono trattati
7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per
tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
comporta un impiego di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato,
ovvero si riveli, a giudizio del Garante, impossibile.
Art. 14 - Definizione di profili e della personalità dell'interessato
giudiziario o amministrativo che implichi una valutazione del comportamento
umano può essere fondato unicamente su un trattamento automatizzato di dati
personali volto a definire il profilo o la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può
di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), salvo che
la determinazione sia stata adottata in occasione della conclusione o dell'esecuzionedi un contratto, in accoglimento di una proposta dell'interessato o sulla
base di adeguate garanzie individuate dal presente codice o da un provvedimento
del Garante ai sensi dell'articolo 17.
Art. 15 - Danni cagionati per effetto del trattamento
danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al
risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11.
Art. 16 - Cessazione del trattamento
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:
a) distrutti;
titolare, purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli
scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;
ad altro titolare, per scopi storici, statistici o scientifici, in conformità
alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 12.
dati in violazione di quanto previsto dal comma 1, lettera b), o di altre
disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva
di effetti.
Art. 17 - Trattamento che presenta rischi specifici
dati diversi da quelli sensibili e giudiziari che presenta rischi specifici
per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato,in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli
effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti
a garanzia dell'interessato, ove prescritti.
accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante in applicazione
dei principi sanciti dal presente codice, nell'ambito di una verifica preliminareall'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, anche a seguito di un interpello del titolare.
CAPO II - REGOLE ULTERIORI PER I SOGGETTI PUBBLICI
Art. 18 - Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
2. Qualunque trattamento
lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
il soggetto pubblico osserva i presupposti e i limiti stabiliti dal presente
codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge
e dai regolamenti.
nella Parte II per gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi
sanitari pubblici, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso
dell'interessato.
5. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 25 in tema di comunicazione e diffusione.
Art. 19 - Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili
e giudiziari è consentito, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18,comma 2, anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che lo
preveda espressamente.
2. La comunicazione
è prevista da una norma di legge o di regolamento. In mancanza di tale norma
la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimentodi funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di
cui all'articolo 39, comma 2, e non è stata adottata la diversa determinazione
ivi indicata.
da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e
la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando
sono previste da una norma di legge o di regolamento.
1. Il trattamento dei
dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzatoda espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di
dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità
di rilevante interesse pubblico perseguite.
una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico,
ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamentoè consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati
e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, inrelazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto
dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottatoin conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154,
comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento
possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle
demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevanteinteresse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili.Il trattamento è consentito
solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici
i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni di cui ai commi 2 e 3 è aggiornata e integrata periodicamente.
Art. 21 - Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichinole finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati
trattati e di operazioni eseguibili.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.
Art. 22 - Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari
1. I soggetti pubblici
conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalitàvolte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità dell'interessato.
2. Nel fornire l'informativa
normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato
il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
3. I soggetti pubblici
attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante
il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.
4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.
dell'articolo 11, comma 1, lettere c), d) ed e), i soggetti pubblici verificano
periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari,nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità
rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimentoai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare
che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighie ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente
il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delleverifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non
possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a normadi legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione
è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziaririferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le
prestazioni o gli adempimenti.
6. I dati sensibili
l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura
o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioniche, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente
inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare
gli interessati solo in caso di necessità.
7. I dati idonei a
da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro
utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio
di strumenti elettronici.
8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici
sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabiliper il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito,
anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza,
di controllo o ispettivi.
e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali
volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazionidi raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati
sensibili e giudiziari ai sensi dell'articolo 14, sono effettuati solo previa
annotazione scritta dei motivi.
operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando
banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili
e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.
di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai
rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza dellaRepubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla
Corte costituzionale.
CAPO III - REGOLE ULTERIORI PER PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI
dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici è ammesso
solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più operazioni dello stesso.
prestato solo se è espresso liberamente e specificamente in riferimento ad
un trattamento chiaramente individuato, se è documentato per iscritto, e
se sono state rese all'interessato le informazioni di cui all'articolo 13.
4. Il consenso è manifestato in forma scritta quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 24 - Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso
b) è necessario per
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste
dell'interessato;
da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque,
fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa
comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente
normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacitàdi intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un conviventeo, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattatiesclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario
al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di
segreto aziendale e industriale;
diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolareo di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di
gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalganoi diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse
dell'interessato;
h) con esclusione della
enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento
a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimentodi scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo
statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamentecon determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai
sensi dell'articolo 13;
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storicipresso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali
o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
1. La comunicazione e la diffusione sono vietate, oltre che in caso di divieto disposto dal Garante o dall'autorità giudiziaria:
a) in riferimento a
dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, ovvero quandoè decorso il periodo di tempo indicato nell'articolo 11, comma 1, lettera
e);
b) per finalità diverse da quelle indicate nella notificazione del trattamento, ove prescritta.
comunicazione o diffusione di dati richieste, in conformità alla legge, da
forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazionee sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma
2, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento
o repressione di reati.
Art. 26 - Garanzie per i dati sensibili
possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato
e previa autorizzazione del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei
limiti stabiliti dal presente codice, nonché dalla legge e dai regolamenti.
la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro quarantacinque
giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimentodi autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali
verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato,
che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.
a) dei dati relativi
agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimentoa finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con
le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmentericonosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle
medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee garanzie relativamenteai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo
con autorizzazione del Garante;
b) dei dati riguardanti
ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale
o di categoria.
è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche
non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale,ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi
determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statutoo dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti
o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari conl'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati
all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idoneegaranzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente
le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati
all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13;
b) quando il trattamento
terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non
può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacitàdi agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato
da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, daun familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della
struttura presso cui dimora l'interessato. Si applica la disposizione di
cui all'articolo 82, comma 2;
è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di
cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difenderein sede giudiziaria un diritto, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.Se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il
diritto deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistentein un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale
e inviolabile;
d) quando è necessario
regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di
lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazionee di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme
restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di
cui all'articolo 111.
5. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.
Art. 27 - Garanzie per i dati giudiziari
Il trattamento di dati
giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito
soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimentodel Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.
Titolo IV - SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO
Art. 28 - Titolare del trattamento
Quando il trattamento
è effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione oda un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento
è l'entità nel suo complesso o l'unità od organismo periferico che esercitaun potere decisionale del tutto autonomo sulle finalità e sulle modalità
del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.
Art. 29 - Responsabile del trattamento
1. Il responsabile è designato dal titolare facoltativamente.
responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità
forniscano idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.
esigenze organizzative, possono essere designati responsabili più soggetti,
anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare
il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza
delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni.
Art. 30 - Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di
trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sottola diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni
impartite.
2. La designazione
consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona
fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto, l'ambito del
trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
Titolo V - SICUREZZA DEI DATI E DEI SISTEMI
Art. 31 - Obblighi di sicurezza
1. I dati personali
oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alleconoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e
alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo,mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accessonon autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
1. Il fornitore di
un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta aisensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al
rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integritàdei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni
elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.
2. Quando la sicurezza
riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica
accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitoredella rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta
di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il fornitore di
gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio
di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio èal di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso
è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi ei relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni.
Art. 33 - Misure minime
1. Nel quadro dei più
generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da specialidisposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare
le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58,
comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.
Art. 34 - Trattamenti con strumenti elettronici
1. Il trattamento di
dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo sesono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato
B), le seguenti misure minime:
b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
d) aggiornamento periodico
e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
e) protezione degli
ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;
g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;
di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi
sanitari.
Art. 35 - Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
1. Il trattamento di
dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentitosolo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto
nell'allegato B), le seguenti misure minime:
dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati
o alle unità organizzative;
b) previsione di procedure
svolgimento dei relativi compiti;
per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato
e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli
incaricati.
Il disciplinare tecnico
di cui all'allegato B), relativo alle misure minime di cui al presente capo,è aggiornato periodicamente con decreto del Ministro della giustizia di concerto
con il Ministro per le innovazioni e le tecnologie, in relazione all'evoluzione
tecnica e all'esperienza maturata nel settore.
Art. 37 - Notificazione del trattamento
o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante
una rete di comunicazione elettronica;
lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita,
prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di datio alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie
mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti
e monitoraggio della spesa sanitaria;
la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale;
l'ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero amonitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione
dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi
agli utenti;
in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché
dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e
altre ricerche campionarie;
in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al
rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto
adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.
2. Il Garante può individuare
altri trattamenti suscettibili di recare pregiudizio ai diritti e alle libertà
dell'interessato, in ragione delle relative modalità o della natura dei datipersonali, con proprio provvedimento adottato anche ai sensi dell'articolo
17. Con analogo provvedimento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dellaRepubblica italiana il Garante può anche individuare, nell'ambito dei trattamenti
di cui al comma 1, eventuali trattamenti non suscettibili di recare detto
pregiudizio e pertanto sottratti all'obbligo di notificazione.
4. Il Garante inserisce
e determina le modalità per la sua consultazione gratuita per via telematica,
anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o presso il proprio Ufficio.Le notizie accessibili tramite la consultazione del registro possono essere
trattate per esclusive finalità di applicazione della disciplina in materia
di protezione dei dati personali.
Art. 38 - Modalità di notificazione
del trattamento è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento
ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della duratadel trattamento da effettuare, e può anche riguardare uno o più trattamenti
con finalità correlate.
è validamente effettuata solo se è trasmessa per via telematica utilizzando
il modello predisposto dal Garante e osservando le prescrizioni da questiimpartite, anche per quanto riguarda le modalità di sottoscrizione con firma
digitale e di conferma del ricevimento della notificazione.
3. Il Garante favorisce
attraverso convenzioni stipulate con soggetti autorizzati in base alla normativa
vigente, anche presso associazioni di categoria e ordini professionali.
4. Una nuova notificazione
di taluno degli elementi da indicare nella notificazione medesima.
altro idoneo sistema per la notificazione in riferimento a nuove soluzioni
tecnologiche previste dalla normativa vigente.
6. Il titolare del
37 fornisce le notizie contenute nel modello di cui al comma 2 a chi ne fa
richiesta, salvo che il trattamento riguardi pubblici registri, elenchi,
atti o documenti conoscibili da chiunque.
Art. 39 - Obblighi di comunicazione
1. Il titolare del trattamento è tenuto a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:
a) comunicazione di
dati personali da parte di un soggetto pubblico ad altro soggetto pubbliconon prevista da una norma di legge o di regolamento, effettuata in qualunque
forma anche mediante convenzione;
b) trattamento di dati
o sanitaria di cui all'articolo 110, comma 1, primo periodo.
2. I trattamenti oggetto
di comunicazione ai sensi del comma 1 possono essere iniziati decorsi quarantacinquegiorni dal ricevimento della comunicazione salvo diversa determinazione anche
successiva del Garante.
di cui al comma 1 è inviata utilizzando il modello predisposto e reso disponibile
dal Garante, e trasmessa a quest'ultimo per via telematica osservando lemodalità di sottoscrizione con firma digitale e conferma del ricevimento
di cui all'articolo 38, comma 2, oppure mediante telefax o lettera raccomandata.
Art. 40 - Autorizzazioni generali
Le disposizioni del
presente codice che prevedono un'autorizzazione del Garante sono applicateanche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 41 - Richieste di autorizzazione
trattamento che rientra nell'ambito di applicazione di un'autorizzazione
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 non è tenuto a presentare al Garanteuna richiesta di autorizzazione se il trattamento che intende effettuare
è conforme alle relative prescrizioni.
di autorizzazione riguarda un trattamento autorizzato ai sensi dell'articolo
40 il Garante può provvedere comunque sulla richiesta se le specifiche modalità
del trattamento lo giustificano.
di autorizzazione è formulata utilizzando esclusivamente il modello predisposto
e reso disponibile dal Garante e trasmessa a quest'ultimo per via telematica,osservando le modalità di sottoscrizione e conferma del ricevimento di cui
all'articolo 38, comma 2. La medesima richiesta e l'autorizzazione possono
essere trasmesse anche mediante telefax o lettera raccomandata.
è invitato dal Garante a fornire informazioni o ad esibire documenti, il
termine di quarantacinque giorni di cui all'articolo 26, comma 2, decorre
dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.
Art. 42 - Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
Le disposizioni del
presente codice non possono essere applicate in modo tale da restringere
o vietare la libera circolazione dei dati personali fra gli Stati membridell'Unione europea, fatta salva l'adozione, in conformità allo stesso codice,
di eventuali provvedimenti in caso di trasferimenti di dati effettuati al
fine di eludere le medesime disposizioni.
1. Il trasferimento
anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma omezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese
non appartenente all'Unione europea è consentito quando:
l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato
o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richiestedell'interessato, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione di un contratto
stipulato a favore dell'interessato;
c) è necessario per
o con regolamento o, se il trasferimento riguarda dati sensibili o giudiziari,
specificato o individuato ai sensi degli articoli 20 e 21;
d) è necessario per
finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio
consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacitàdi intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un conviventeo, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.
Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
e) è necessario ai
dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto
in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente pertali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento,
nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) è effettuato in
di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro, elenco,
atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme che
regolano la materia;
conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per
esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storicipresso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,di approvazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali
o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati;
1. Il trasferimento
di dati personali oggetto di trattamento, diretto verso un Paese non appartenenteall'Unione europea, è altresì consentito quando è autorizzato dal Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato:
b) individuate con
della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, con le quali la Commissione europea constata che un Paese non appartenenteall'Unione europea garantisce un livello di protezione adeguato o che alcune
clausole contrattuali offrono garanzie sufficienti.
Art. 45 - Trasferimenti vietati
cui agli articoli 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio
dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento,diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, è vietato quando
l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicuraun livello di tutela delle persone adeguato. Sono valutate anche le modalità
del trasferimento e dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura
dei dati e le misure di sicurezza.
Titolo I - TRATTAMENTI IN AMBITO GIUDIZIARIO
Art. 46 - Titolari dei trattamenti
di ogni ordine e grado, il Consiglio superiore della magistratura, gli altri
organi di autogoverno e il Ministero della giustizia sono titolari dei trattamentidi dati personali relativi alle rispettive attribuzioni conferite per legge
o regolamento.
2. Con decreto del
i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, relativamente a banche di dati centrali od oggetto di interconnessionetra più uffici o titolari. I provvedimenti con cui il Consiglio superiore
della magistratura e gli altri organi di autogoverno di cui al comma 1 individuanoi medesimi trattamenti da essi effettuati sono riportati nell'allegato C)
con decreto del Ministro della giustizia.
1. In caso di trattamento
di dati personali effettuato presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado,
presso il Consiglio superiore della magistratura, gli altri organi di autogovernoe il Ministero della giustizia, non si applicano, se il trattamento è effettuato
per ragioni di giustizia, le seguenti disposizioni del codice:
b) articoli da 145 a 151.
2. Agli effetti del
presente codice si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamentidi dati personali direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di
affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economicodel personale di magistratura, hanno una diretta incidenza sulla funzione
giurisdizionale, nonché le attività ispettive su uffici giudiziari. Le medesimeragioni di giustizia non ricorrono per l'ordinaria attività amministrativo-gestionale
di personale, mezzi o strutture, quando non è pregiudicata la segretezza
di atti direttamente connessi alla predetta trattazione.
Art. 48 - Banche di dati di uffici giudiziari
1. Nei casi in cui
l'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado può acquisire in conformitàalle vigenti disposizioni processuali dati, informazioni, atti e documenti
da soggetti pubblici, l'acquisizione può essere effettuata anche per viatelematica. A tale fine gli uffici giudiziari possono avvalersi delle convenzioni-tipo
stipulate dal Ministero della giustizia con soggetti pubblici, volte ad agevolarela consultazione da parte dei medesimi uffici, mediante reti di comunicazione
elettronica, di pubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nelrispetto delle pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli
3 e 11 del presente codice.
1. Con decreto del
Ministro della giustizia sono adottate, anche ad integrazione del decretodel Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, le disposizioni
regolamentari necessarie per l'attuazione dei principi del presente codice
nella materia penale e civile.
Art. 50 - Notizie o immagini relative a minori
1. Il divieto di cui
all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre1988, n. 448, di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie
o immagini idonee a consentire l'identificazione di un minore si osservaanche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti
giudiziari in materie diverse da quella penale.
Art. 51 - Principi generali
1. Fermo restando quanto
previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilasciodi estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni
pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resiaccessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione
elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella
rete Internet.
2. Le sentenze e le
in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema
informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet,
osservando le cautele previste dal presente capo.
Art. 52 - Dati identificativi degli interessati
previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze
e di altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogniordine e grado, l'interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta
depositata nella cancelleria o segreteria dell'ufficio che procede primache sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della
medesima cancelleria o segreteria, sull'originale della sentenza o del provvedimento,un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza
o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridicasu riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi
del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità,
l'autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesimaautorità può disporre d'ufficio che sia apposta l'annotazione di cui al comma
1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui
cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente
annotazione, recante l'indicazione degli estremi del presente articolo: "In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di.....".
anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione
di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione
delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato.
previsto dall'articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone
offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimentigiurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto
ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a
terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori,oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e
di stato delle persone.
6. Le disposizioni
ai sensi dell'articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare
agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodoe gli arbitri appongono sul lodo l'annotazione di cui al comma 3, anche ai
sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitraleper i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati
anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
Titolo II - TRATTAMENTI DA PARTE DI FORZE DI POLIZIA
CAPO I - PROFILI GENERALI
Art. 53 - Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
1. Al trattamento di
dati personali effettuato dal Centro elaborazione dati del Dipartimento dipubblica sicurezza o da forze di polizia sui dati destinati a confluirvi
in base alla legge, ovvero da organi di pubblica sicurezza o altri soggettipubblici per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati, effettuati in base ad espressa disposizionedi legge che preveda specificamente il trattamento, non si applicano le seguenti
disposizioni del codice:
b) articoli da 145 a 151.
Ministro dell'interno sono individuati, nell'allegato C) al presente codice,
i trattamenti non occasionali di cui al comma 1 effettuati con strumenti
elettronici, e i relativi titolari.
Art. 54 - Modalità di trattamento e flussi di dati
le autorità di pubblica sicurezza o le forze di polizia possono acquisire
in conformità alle vigenti disposizioni di legge o di regolamento dati, informazioni,atti e documenti da altri soggetti, l'acquisizione può essere effettuata
anche per via telematica. A tal fine gli organi o uffici interessati possonoavvalersi di convenzioni volte ad agevolare la consultazione da parte dei
medesimi organi o uffici, mediante reti di comunicazione elettronica, dipubblici registri, elenchi, schedari e banche di dati, nel rispetto delle
pertinenti disposizioni e dei principi di cui agli articoli 3 e 11. Le convenzioni-tiposono adottate dal Ministero dell'interno, su conforme parere del Garante,
e stabiliscono le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al finedi assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento
delle finalità di cui all'articolo 53.
2. I dati trattati
da quelli registrati per finalità amministrative che non richiedono il loro
utilizzo.
3. Fermo restando quanto
53 assicura l'aggiornamento periodico e la pertinenza e non eccedenza dei
dati personali trattati anche attraverso interrogazioni autorizzate del casellariogiudiziale e del casellario dei carichi pendenti del Ministero della giustizia
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,o di altre banche di dati di forze di polizia, necessarie per le finalità
di cui all'articolo 53.
e comandi di polizia verificano periodicamente i requisiti di cui all'articolo
11 in riferimento ai dati trattati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici,e provvedono al loro aggiornamento anche sulla base delle procedure adottate
dal Centro elaborazioni dati ai sensi del comma 3, o, per i trattamenti effettuatisenza l'ausilio di strumenti elettronici, mediante annotazioni o integrazioni
dei documenti che li contengono.
1. Il trattamento di
dati personali che implica maggiori rischi di un danno all'interessato, conparticolare riguardo a banche di dati genetici o biometrici, a tecniche basate
su dati relativi all'ubicazione, a banche di dati basate su particolari tecnichedi elaborazione delle informazioni e all'introduzione di particolari tecnologie,
è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessatoprescritti ai sensi dell'articolo 17 sulla base di preventiva comunicazione
ai sensi dell'articolo 39.
Le disposizioni di
cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121,
e successive modificazioni, si applicano anche, oltre che ai dati destinatia confluire nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 53, a dati trattati
con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi di polizia.
1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri,su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuate le modalità di attuazione dei principi del presentecodice relativamente al trattamento dei dati effettuato per le finalità di
cui all'articolo 53 dal Centro elaborazioni dati e da organi, uffici o comandidi polizia, anche ad integrazione e modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1982, n. 378, e in attuazione della Raccomandazione R(87) 15 del Consiglio d'Europa del 17 settembre 1987, e successive modificazioni.
Le modalità sono individuate con particolare riguardo:
cui la raccolta dei dati è correlata alla specifica finalità perseguita,
in relazione alla prevenzione di un pericolo concreto o alla repressionedi reati, in particolare per quanto riguarda i trattamenti effettuati per
finalità di analisi;
b) all'aggiornamento
legge, alle diverse modalità relative ai dati trattati senza l'ausilio di
strumenti elettronici e alle modalità per rendere conoscibili gli aggiornamenti
da parte di altri organi e uffici cui i dati sono stati in precedenza comunicati;
effettuare trattamenti per esigenze temporanee o collegati a situazioni particolari,
anche ai fini della verifica dei requisiti dei dati ai sensi dell'articolo11, dell'individuazione delle categorie di interessati e della conservazione
separata da altri dati che non richiedono il loro utilizzo;
di specifici termini di conservazione dei dati in relazione alla natura dei
dati o agli strumenti utilizzati per il loro trattamento, nonché alla tipologiadei procedimenti nell'ambito dei quali essi sono trattati o i provvedimenti
sono adottati;
e) alla comunicazione
un interesse legittimo, e alla loro diffusione, ove necessaria in conformità
alla legge;
f) all'uso di particolari
il ricorso a sistemi di indice.
Titolo III - DIFESA E SICUREZZA DELLO STATO
Art. 58 - Disposizioni applicabili
1. Ai trattamenti effettuati
dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo
12 della medesima legge, le disposizioni del presente codice si applicanolimitatamente a quelle previste negli articoli da 1 a 6, 11, 14, 15, 31,
33, 58, 154, 160 e 169.
2. Ai trattamenti effettuati
base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento,
le disposizioni del presente codice si applicano limitatamente a quelle indicate
nel comma 1, nonché alle disposizioni di cui agli articoli 37, 38 e 163.
relative ai dati trattati dagli organismi di cui al comma 1 sono stabilite
e periodicamente aggiornate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di applicazione
delle disposizioni applicabili del presente codice in riferimento alle tipologiedi dati, di interessati, di operazioni di trattamento eseguibili e di incaricati,
anche in relazione all'aggiornamento e alla conservazione.
Titolo IV - TRATTAMENTI IN AMBITO PUBBLICO
CAPO I - ACCESSO A DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Art. 59 - Accesso a documenti amministrativi
previsto dall'articolo 60, i presupposti, le modalità, i limiti per l'esercizio
del diritto di accesso a documenti amministrativi contenenti dati personali,e la relativa tutela giurisdizionale, restano disciplinati dalla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e dalle altre disposizionidi legge in materia, nonché dai relativi regolamenti di attuazione, anche
per ciò che concerne i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazionidi trattamento eseguibili in esecuzione di una richiesta di accesso. Le attività
finalizzate all'applicazione di tale disciplina si considerano di rilevante
interesse pubblico.
Art. 60 - Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
1. Quando il trattamento
concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale, iltrattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si
intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativiè di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un
diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e
inviolabile.
CAPO II - REGISTRI PUBBLICI E ALBI PROFESSIONALI
Art. 61 - Utilizzazione di dati pubblici
ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
e di buona condotta per il trattamento dei dati personali provenienti daarchivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici,
anche individuando i casi in cui deve essere indicata la fonte di acquisizionedei dati e prevedendo garanzie appropriate per l'associazione di dati provenienti
da più archivi, tenendo presente quanto previsto dalla Raccomandazione n.
R (91)10 del Consiglio d'Europa in relazione all'articolo 11.
del presente codice i dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari,
che devono essere inseriti in un albo professionale in conformità alla leggeo ad un regolamento, possono essere comunicati a soggetti pubblici e privati
o diffusi, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, anche mediante reti dicomunicazione elettronica. Può essere altresì menzionata l'esistenza di provvedimenti
che dispongono la sospensione o che incidono sull'esercizio della professione.
professionale può, a richiesta della persona iscritta nell'albo che vi ha
interesse, integrare i dati di cui al comma 2 con ulteriori dati pertinenti
e non eccedenti in relazione all'attività professionale.
l'ordine o collegio professionale può altresì fornire a terzi notizie o informazioni
relative, in particolare, a speciali qualificazioni professionali non menzionatenell'albo, ovvero alla disponibilità ad assumere incarichi o a ricevere materiale
informativo a carattere scientifico inerente anche a convegni o seminari.
Art. 62 - Dati sensibili e giudiziari
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalitàrelative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle
anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residentiall'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di
riconoscimento o al cambiamento delle generalità.
Art. 63 - Consultazione di atti
civile conservati negli Archivi di Stato sono consultabili nei limiti previsti
dall'articolo 107 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Art. 64 - Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalitàdi applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione,
di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.
finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei
dati sensibili e giudiziari indispensabili:
b) al riconoscimento
protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario,
ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;
c) in relazione agli
delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione
alla vita pubblica e all'integrazione sociale.
non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in
esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2,lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza
dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base
ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.
1. Si considerano di
rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità
di applicazione della disciplina in materia di:
a) elettorato attivo
e passivo e di esercizio di altri diritti politici, nel rispetto della segretezzadel voto, nonché di esercizio del mandato degli organi rappresentativi o
di tenuta degli elenchi dei giudici popolari;
b) documentazione dell'attività istituzionale di organi pubblici.
2. I trattamenti dei
dati sensibili e giudiziari per le finalità di cui al comma 1 sono consentiti
per eseguire specifici compiti previsti da leggi o da regolamenti fra i quali,
in particolare, quelli concernenti:
a) lo svolgimento di consultazioni elettorali e la verifica della relativa regolarità;
c) l'accertamento delle
sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento
degli organi;
d) l'esame di segnalazioni,
di commissioni di inchiesta, il rapporto con gruppi po