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Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti


Pubbicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre 2007

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l’art. 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Legge Finanziaria 2007";

Visto l’art. 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159 - Codice dell’amministrazione digitale;

Visto l’accordo in Conferenza unificata dell’11 luglio 2002, concernente “Linee guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)”;

Acquisito il parere dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007;

Considerato che ai sensi dell’art. 4-bis, commi 6-ter e 7 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, occorre definire i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese di somministrazione, le modalità di trasferimento dei dati nonché i tempi di applicazione con i quali i datori di lavoro pubblici e privati debbono avvalersi dei servizi informatici dei servizi competenti;

D’intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) “modulo”, modello in base al quale, ai fini degli adempimenti degli obblighi previsti dal presente provvedimento, devono essere redatti i documenti di cui alle successive lettere b), c), d) ed e);

b) “Unificato Lav”, il modulo per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 9-bis, comma 2 della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni ed integrazioni; di cui all’art. 21, comma 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni; all’art. 4-bis, comma 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) “Unificato Somm”, il modulo per le comunicazioni obbligatorie delle agenzie di somministrazione, di cui all’art. 4-bis, comma 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) “Unificato Urg”, il modulo per le comunicazioni di assunzione effettuate in casi di urgenza connessa ad esigenze produttive, di cui all’art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

e) “Unificato VARDatori”, il modulo per la comunicazione di variazione della ragione sociale, del trasferimento d’azienda o di ramo di essa, di cui all’art. 4-bis, comma 5, lettera e-quater ed e-quinques del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) “servizi competenti”, i servizi di cui all’art. 1, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

g) “soggetti obbligati”, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, le pubbliche amministrazioni;

h) “soggetti abilitati”, i soggetti obbligati direttamente, nonché gli organismi che ai sensi della normativa vigente possono effettuare le comunicazioni in loro nome e per conto, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma;

i) “sede operativa”, la sede legale o altra sede individuata dalle agenzie di somministrazione per effettuare le comunicazioni di cui al presente decreto;

j) “servizi informatici”, le procedure applicative messe a disposizione dai servizi competenti ai soggetti abilitati per consentire la trasmissione informatica dei moduli, secondo le modalità stabilite da ciascuna regione e provincia autonoma, in conformità a quanto previsto al comma 1-bis dell’art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni;

k) “data certa di trasmissione”, la data risultante dalla procedura di validazione temporale attestante il giorno e l’ora in cui il modulo e’ stato ricevuto dai servizi informatici di cui alla precedente lettera j).

Art. 2. Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce gli standard e le regole per la trasmissione informatica delle comunicazioni dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti, al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del Sistema Informativo Lavoro su tutto il territorio nazionale.

2. I servizi competenti rendono disponibili i servizi informatici necessari per consentire la trasmissione informatica dei moduli, assicurando gli standard tecnici minimi stabiliti nel presente decreto.

3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui all’art. 1, commi da 1180 a 1185, della legge

27 dicembre 2006, n. 296 - legge Finanziaria 2007.

Art. 3. Adozione dei moduli di comunicazione

1. Sono adottati i moduli “Unificato-Lav”, “Unificato-Somm”, e “Unificato-VARDatori” di cui rispettivamente agli allegati A, B, e C, secondo i sistemi di classificazione di cui all’Allegato D e il formato di trasmissione di cui all’allegato E. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. E’ adottato il modulo “Unificato Urg” di cui allegato F per le comunicazioni sintetiche d’urgenza da effettuare entro il giorno antecedente ai sensi dell’art. 9-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, così come modificato dall’art. 1, comma 1180 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. I moduli di cui ai commi precedenti sostituiscono ogni altro modello utilizzato per le comunicazioni di cui al presente decreto.

Art. 4. Modalità di trasmissione

1. I moduli di cui al precedente art. 3, comma 1 devono essere trasmessi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. I moduli trasmessi con le modalità di cui al presente comma soddisfano i requisiti della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.

2. Per i datori di lavoro domestico la trasmissione dei moduli è consentita anche con modalità diverse, purché idonee a documentare la data certa di trasmissione.

3. La trasmissione del modulo “Unificato Urg”, di cui all’art. 3, comma 2 è consentita anche con la modalità di cui al successivo comma 6.

4. I servizi competenti rilasciano, per il tramite dei servizi informatici, una ricevuta dell’avvenuta trasmissione indicante la data e l’ora di ricezione nel rispetto della normativa vigente, che fa fede, salvo prova di falso, per documentare l’adempimento di legge.

5. In caso di mancato funzionamento dei servizi informatici, che non consenta di adempiere nei termini previsti dalla legge, i servizi competenti rilasciano su richiesta degli interessati idonea documentazione attestante l’adempimento.

6. Nell’ipotesi di cui al comma precedente, i soggetti obbligati sono comunque tenuti ad effettuare una comunicazione sintetica d’urgenza, utilizzando il modulo “Unificato Urg” ad un fax service messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dalle regioni; resta fermo l’obbligo di invio della comunicazione ordinaria al servizio competente nel primo giorno utile successivo.

7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblica sul proprio sito telematico www.lavoro.go.it l’elenco dei servizi informatici.

Art. 6. Modalità di trasferimento dei dati

1. Ai fini di quanto previsto dall’art. 4-bis, comma 6 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come sostituito dall’art. 1, comma 1184 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - legge finanziaria 2006, i servizi competenti trasmettono al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le comunicazioni con le modalità tecniche indicate nell’allegato G, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le modifiche all’allegato tecnico di cui al comma precedente verranno sviluppate e rese disponibili secondo le modalità previste dalle regole tecniche di cui al comma 1-bis dell’art. 71, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale inoltra le predette comunicazioni all’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale per le assicurazioni e infortuni sul lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura - Ufficio territoriale di Governo (UTG), nell’ambito del sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza di cui all’art. 71, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 7. Abrogazioni

A decorrere dalla data di entrata in vigore sono abrogati:

a) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 dicembre 1995, concernente l’adozione del modello C/ASS;

b) il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 1° settembre 1999, concernente l’adozione del modulo denominato “Modello Unificato - Temp”.

Art. 8. Regime transitorio

1. I soggetti obbligati e abilitati tenuti ad inviare le comunicazioni nei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, adempiono agli obblighi per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Al fine di consentire l’adeguamento delle procedure informatiche dei soggetti obbligati ed abilitati, l’obbligo di trasmettere i moduli esclusivamente per il tramite dei servizi informatici decorre dal 1° marzo 2008. Fino a tale data quanto previsto al precedente art. 5 si applica solo alle comunicazioni trasmesse per il tramite dei servizi informatici.

3. Per far fronte alle esigenze di bilinguismo della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni di cui al comma 2 decorrono dalla data del 1° dicembre 2008.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Damiano

Il Ministro per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione

Nicolais

DECRETO 30 Ottobre 2007

Adozione della scheda anagrafico-professionale

del sistema di classificazione e dei formati di trasmissione dati.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 Dicembre 2007 )

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l’art. 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181,

come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

Visti gli articoli 8, comma 3 e 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l’accordo dell’11 luglio 2002 in Conferenza unificata, concernente “Linee Guida per rendere operativo in tempi brevi il sistema informativo lavoro (SIL)”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442 recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori e segnatamente gli articoli 4, comma 1 e art. 5, comma 1;

Acquisito il parere dell’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) e dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in data 25 maggio 2007;

Considerato che, ai sensi del citato art. 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, occorre definire il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale dei lavoratori, al fine di rendere omogenea la base dei dati del sistema informativo lavoro (SIL);

Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 52 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente il repertorio delle professioni;

D’intesa con la Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta in data 30 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1. Definizioni

Ai sensi del presente decreto si intendono per:

a) “servizi competenti”, i centri per l’impiego, di cui all’art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, o gli altri organismi individuati con propri provvedimenti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano;

b) “elenco anagrafico”, l’elenco di cui all’art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

c) “scheda professionale”, il documento di cui all’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

d) “scheda anagrafico-professionale”, il documento standard di rappresentazione dei dati di ciascun lavoratore contenuti nell’elenco anagrafico e nella scheda professionale;

e) “modello di comunicazione”, il modello informativo comune ed unitario secondo il quale i dati relativi a ciascun lavoratore vengono registrati nella scheda anagrafico-professionale;

f) “formato di trasmissione”, le caratteristiche tecniche con cui i dati, registrati secondo il modello di comunicazione, vengono scambiati tra i “servizi competenti”;

g) “sistema di classificazione”, l’insieme dei dizionari terminologici con cui sono codificati i dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale.

Art. 2. Modello di scheda anagrafico-professionale

1. E’ adottata la scheda anagrafico-professionale, secondo il modello di comunicazione di cui all’allegato A, il formato di trasmissione dei dati, di cui all’allegato B, il sistema di classificazione, di cui all’allegato C. Gli allegati formano parte integrante del presente decreto.

2. La scheda anagrafico-professionale costituisce la base dei dati del sistema informativo lavoro.

Art. 3. Funzione certificativa della scheda anagrafico - professionale

1. Limitatamente ai dati amministrativi relativi allo stato di disoccupazione ed alla sua durata, nonché all’iscrizione in liste o elenchi speciali la scheda anagrafico-professionale ha valore certificativo.

Art. 4. Manutenzione e modifiche del sistema

1. All’aggiornamento del sistema di classificazione provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Tavolo tecnico di cui all’Accordo dell’11 luglio 2002, secondo le modalità indicate nell’allegato D.

Art. 5. Modalità di trasferimento dei dati

1. La trasmissione dei dati contenuti nella scheda anagrafico-professionale tra servizi competenti avviene esclusivamente per via informatica, secondo gli standard tecnici definiti nell’allegato E.

Art. 6. Abrogazioni e disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2001, n. 151;

b) decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale del 21 luglio 2001, n. 168.

Roma, 30 ottobre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Damiano

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione

Nicolais

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 05 Febbraio 2012